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LEGGE 3 maggio 1973, n. 213

Disposizioni per gli aiuti-dirigenti ospedalieri.

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Testo in vigore dal: 6-6-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  sanitari  che  a  seguito di concorsi svolti sotto il vigore del
regio   decreto  30  settembre  1938,  n.  1631,  furono  assunti  da
amministrazioni  ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di
aiuto  con  funzione  di  direzione di un servizio o che alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge abbiano tale qualifica ed
abbiano  maturato  l'anzianita'  di  laurea  e  di  servizio ai sensi
dell'articolo  47  del  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1631, e
successive  modificazioni  ed integrazioni, nel caso che la direzione
del   servizio  stesso  debba  essere  conferita  a  un  primario  in
applicazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo
1969,   n.   128,  assumono  la  qualifica  di  primari,  non  appena
l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.