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LEGGE 9 marzo 1973, n. 52

Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-4-1973
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   attesa   dell'approvazione  del  secondo  programma  economico
nazionale  nel  quale sara' inquadrato il programma pluriennale delle
ferrovie,   l'Azienda   autonoma   delle   ferrovie  dello  Stato  e'
autorizzata   a   dare   esecuzione   ad   un   piano  di  opere  per
l'ammodernamento  e  il  potenziamento  dei mezzi di esercizio, delle
linee e degli impianti della rete per l'importo di lire 400 miliardi,
di  cui  267  miliardi  per  gli impianti fissi e 133 miliardi per il
parco del materiale rotabile.