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LEGGE 22 febbraio 1973, n. 37

Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.

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Testo in vigore dal: 10-4-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970,
n.  76,  recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere
pubbliche, e' fissato al 31 dicembre 1973.
  Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970,
n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o
affidati  dopo  il  31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della
presente legge.