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LEGGE 5 marzo 1973, n. 28

Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari.

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Testo in vigore dal: 4-4-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermo,  per  quanto  non previsto nella presente legge, il disposto
dell'articolo  6  del  regio  decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli
articoli  1  e  seguenti  della  legge  24  aprile 1941, n. 392, sono
assunte a carico dello Stato:
    1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici
giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;
    2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di
macchine  per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione
di  voce,  di  ricerca  giurisprudenziale  e  di  ogni  altro arredo,
macchina  o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento
dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;
    3)  le  spese  necessarie  per la fornitura del materiale e delle
attrezzature  occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove
costruzioni statali, comunali o private.