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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 14

Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2000)
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Testo in vigore dal: 11-3-1973
al: 12-5-2000
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  tutti  gli  appalti  di  opere  che  si  eseguono a cura delle
amministrazioni   pubbliche   e   degli   enti   pubblici,  dei  loro
concessionari,  nonche'  di  opere  che  si eseguono da cooperative e
consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di
enti  pubblici,  si  puo'  procedere, in caso di licitazione privata,
soltanto in uno dei seguenti modi:
    a)  con  il  metodo  di  cui all'articolo 73 lettera c) del regio
decreto  23  maggio  1924,  n. 827 e con il procedimento previsto dal
successivo   articolo   76,  commi  primo,  secondo  e  terzo,  senza
prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
    b)  per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai
sensi del successivo articolo 2;
    c)  per  mezzo  di  offerte  segrete da confrontarsi con la media
finale, ai sensi del successivo articolo 3;
    d)  per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai
sensi del successivo articolo 4;
    e)  mediante  offerte  di prezzi unitari, ai sensi del successivo
articolo 5.