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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1972, n. 967

Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
Testo in vigore dal: 21-2-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298,  che  approva  il
regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 
febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della 
  produzione e  della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle
  bevande; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  sanita',  di  concerto  con  i
Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste  e
per l'industria, il commercio e l'artigianato; 
 
                              Decreta: 
 
  E' approvato l'unito regolamento recante  la  disciplina  sanitaria
della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e
della selvaggina. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Napoli, addi' 10 agosto 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                ANDREOTTI - GASPARI - 
                                                   GONELLA - NATALI - 
                                                                FERRI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1973 
  Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 70. - VALENTINI