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LEGGE 18 dicembre 1972, n. 854

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

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Testo in vigore dal: 23-1-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare il
protocollo  per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio
d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.