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LEGGE 5 dicembre 1972, n. 848

Interpretazione autentica, dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 20-1-1973
al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), del
regio   decreto-legge  29  luglio  1927,  n.  1509,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  5  luglio  1928,  n.  1760, a favore di
cooperative   agricole   e  loro  consorzi,  consorzi  di  produttori
legalmente  costituiti e associazioni di produttori riconosciute, che
si  propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione
in  comune  dei  prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci,
sono  da  ritenersi  assistiti  dal  privilegio  legale  previsto dal
combinato   disposto  dell'articolo  8  del  citato  decreto-legge  e
dell'articolo  6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1928, n. 27, contenente norme
regolamentari  per  l'esecuzione  del  decreto-legge  predetto.  Tale
privilegio  si  estende  a  tutti  i  prodotti  agricoli e zootecnici
depositati  in  impianti  e  magazzini di cooperative agricole e loro
consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni
di  produttori  legalmente  riconosciute anche se ubicati fuori delle
aziende dei soci.
  Tale  privilegio  non  si  estende  pero'  ai  prodotti  agricoli e
zootecnici  di cui al successivo punto 3) dello stesso articolo 2 del
ricordato decreto-legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1972

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - NATALI -
                                                             MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA