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LEGGE 23 dicembre 1972, n. 824

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973.

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Testo in vigore dal: 1-1-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il
bilancio  delle  Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1973,  secondo  gli  stati di previsione, le disposizioni e modalita'
previste  nel  relativo  disegno  di  legge,  e la successiva nota di
variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.