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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 12-12-1972
al: 22-4-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18
marzo   1968,   n.   249,   concernente  delega  al  Governo  per  il
riordinamento  dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
numeri 1077 e 1079;
  Udito  il  parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   per   la   riforma   della   pubblica
amministrazione,  per il tesoro e per il bilancio e la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                            (Qualifiche)

  Nell'ambito  delle  carriere  direttive delle Amministrazioni dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, le qualifiche dei dirigenti
sono articolate come segue:
    dirigente generale;
    dirigente superiore;
    primo dirigente.
  In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune
Amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei
dirigenti sono previste qualifiche superiori.