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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 681

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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Testo in vigore dal: 6-12-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con  regio  decreto  4  novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvate con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte;  Sentito il parere del Consiglio superiore della
pubblica istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art.  132  relativo  all'elenco  delle scuole di specializzazione
annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso
che  le  scuole  in  "Igiene  ed  epidemiologia",  "Igiene  e tecnica
ospedaliera", "Medicina ed igiene scolastica" sono soppresse.
  La  "Scuola  di  specializzazione  in otorinolaringoiatria" muta la
denominazione   in   quella   di   "Scuola   di  specializzazione  in
otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale".
  Allo  stesso  elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in
"Igiene   e   medicina  preventiva"  e  in  "Reumatologia"  di  nuova
istituzione.
  Gli  articoli da 156 a 163 relativi alla scuola di specializzazione
in "Chirurgia dell'infanzia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

        Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

  Art.   156.   -   La   scuola   di  specializzazione  in  chirurgia
dell'infanzia  conferisce  il  diploma  di  specialista  in chirurgia
dell'infanzia.
  Art. 157. - La durata del corso di studi per il conseguimento della
specialita' in chirurgia dell'infanzia e' fissata in anni due.
  Possono  ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia  che  siano  in  possesso  del  diploma  di  specialista in
chirurgia   o   abbiano  conseguito  la  libera  docenza  in  clinica
chirurgica   o  patologia  chirurgica,  o  semeiotica  chirurgica,  o
anatomia chirurgica, o in chirurgia pediatrica.
  Non e' ammessa l'abbreviazione di corso.
  Art.  158.  -  Il numero degli iscritti alla scuola e' di dieci per
anno di corso.
  Qualora  il  numero  degli aspiranti superi quello stabilito per la
scuola  in chirurgia dell'infanzia, l'ammissione sara' subordinata ad
una prova d'esame.
  Art.  159.  -  La  direzione  della  scuola e' affidata al titolare
dell'insegnamento   della  chirurgia  pediatrica  o  ad  una  persona
nominata dalla facolta'.
  Art.  160.  - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di
conferenze  su  argomenti  speciali, oltre ad un periodo di internato
obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.
  Il  periodo  di  internato  potra' essere abbreviato per coloro che
documentino   di   svolgere  effettivo  servizio  presso  reparti  di
chirurgia pediatrica universitari o ospedalieri.
  Art. 161. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

  1° Anno:
    Anatomia patologica e teratologia (lezioni);
    Endocrinologia infantile (conferenze);
    Clinica pediatrica (lezioni);
    Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
    Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
    Diagnostica  radiologica  e  nucleare  delle malattie chirurgiche
dell'infanzia (lezioni);
    Anestesiologia e rianimazione (conferenze).

  2° Anno:
    Clinica pediatrica (lezioni);
    Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
    Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);
    Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
    Ortopedia nell'infanzia (conferenze);
    Urologia nell'infanzia (conferenze);
    Neurochirurgia infantile (conferenze);
    Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

  Art. 162. - La frequenza alle lezioni e' obbligatoria.
  Al  termine  di  ciascun  anno  accademico, gli specializzandi, che
abbiano  ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami
di profitto nelle materie oggetto di insegnamento.
  Art.   163.   -  Al  termine  del  corso  di  specializzazione  gli
specializzandi  dovranno  presentare  una  dissertazione  scritta  su
argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.
  L'art.  178  relativo  alla scuola di specializzazione in igiene ed
epidemiologia;   gli   articoli   179-180  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in igiene e tecnica ospedaliera; l'art. 185 relativo
alla  scuola di specializzazione in medicina e igiene scolastica sono
soppressi  con  il  conseguente  spostamento  della numerazione degli
articoli successivi.
  L'art.   202   relativo   alla   "Scuola   di  specializzazione  in
neurochirurgia" e' abrogato e sostituito dal seguente:

            Scuola di specializzazione in neurochirurgia

  Art. 202. - La durata del corso e' di quattro anni.
  Il  numero  degli iscritti e' stabilito in un massimo di sei per il
primo anno di corso (totale ventiquattro iscritti).
  Le materie di insegnamento sono:

  1° Anno:
    1) Neuroanatomia;
    2) Neurofisiologia;
    3) Semeiotica e clinica neurologica;
    4) Elementi di psichiatria;
    5) Clinica neurochirurgica (I).
  Alla  fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami
di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4).

  2° Anno:
    1) Neuro-oftalmologia;
    2) Neuro-otoiatria;
    3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
    4) Clinica neurochirurgica (II).
  Alla  fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami
di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).

  3° Anno:
    1) Anestesiologia;
    2) Neuropatologia;
    3) Neuroradiologia (I);
    4) Clinica neurochirurgica (III).
  Alla  fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami
di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2).

  4° Anno:
    1) Tecniche operatorie;
    2) Neuroradiologia (II);
    3) Clinica neurochirurgica (IV);
    4) Neurotraumatologia;
    5) Neurochirurgia infantile;
    6) Chirurgia stereotassica;
    7) Neurochirurgia spinale.

  Alla  fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami
di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).
  Gli  insegnamenti  saranno integrati da esercitazioni cliniche e di
laboratorio.
  La frequenza alla scuola e' obbligatoria durante l'anno accademico.
Gli  allievi  sono  tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i
laboratori  della  clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito
ed  a  partecipare  attivamente  alle  esercitazioni  cliniche  e  di
laboratorio.
  Il   direttore   della  scuola  potra'  disporre  che  gli  allievi
frequentino  per determinati periodi le lezioni e le esercitazioni di
laboratorio in altri istituti dell'universita'.
  Al  termine  di  ciascun  anno gli allievi che abbiano regolarmente
frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.
  L'art.   209   relativo   alla   scuola   di   specializzazione  in
otorinolaringoiatria che muta la denominazione in quella di scuola di
specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola   di  specializzazione  in  otorinolaringoiatria  e  patologia
                          cervico-facciale

  Art. 209. - La durata del corso e' di tre anni.
  Il numero dei posti e' fissato in cinque per ogni anno di corso.
  E'  obbligatoria  la frequenza giornaliera per un minimo di quattro
ore.
  Le materie di insegnamento sono:

  1° Anno:
    Anatomia;
    Fisiologia;
    Audiologia (1° anno);
    Semeiotica otorinolaringoiatrica;
    Tecnica di laboratorio;
    Patologia  e  clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (1°
anno);
    Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

  2° Anno:
    Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
    Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
    Patologia  e  clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2°
anno);
    Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
    Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
    Audiologia (2° anno);
    Otoneurologia;
    Foniatria.

  3° Anno:
    Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale;
    Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
    Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
    Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
    Chirurgia plastica;
    Tracheo-broncoscopia;
    Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

  Dopo  l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi  sono  inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Igiene
e medicina preventiva" e in "Reumatologia".

     Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

  Art. 226. - La scuola e' articolata nei seguenti orientamenti:
    a) sanita' pubblica;
    b) laboratorio;
    c) igiene e tecnica (o direzione) ospedaliera;
    d) igiene e medicina scolastica.
  La  durata  del  corso e' di tre anni di cui i primi due comuni, il
terzo differenziato per i vari orientamenti.
  La  scuola  rilascia il diploma di specialista in igiene e medicina
preventiva con l'indicazione dell'orientamento prescelto.
  Il  numero  degli  iscritti e' stabilito in un massimo di quindici,
per il primo anno di corso.
  Art. 227. - Le materie di insegnamento per il primo biennio sono:

  1° Anno:
    Metodologia statistica e biometria;
    Educazione sanitaria;
    Psicologia;
    Microbiologia;
    Parassitologia;
    Epidemiologia e profilassi generale.

  2° Anno:
    Patologia e clinica delle malattie infettive;
    Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
    Patologia  e  clinica  delle malattie non infettive di importanza
sociale;
    Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive di importanza
sociale;
    Demografia e statistica sanitaria;
    Legislazione e organizzazione sanitaria.

  3° Anno:
    a) per l'orientamento di sanita' pubblica:
      Approvvigionamento  idrico:  raccolta e smaltimento dei rifiuti
liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
      Igiene edilizia e urbanistica;
      Igiene dell'alimentazione;
      Igiene e medicina scolastica;
      Igiene ospitaliera;
      Servizi di sanita' pubblica.
    b) per l'orientamento di laboratorio:
      Microscopia applicata all'igiene;
      Microbiologia applicata all'igiene;
      Chimica clinica;
      Accertamento    diagnostico   delle   malattie   batteriche   e
parassitarie;
      Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
      Nozioni di anatomia ed istologia patologica.
    c) per l'orientamento di igiene e tecnica ospitaliera:
      Storia  degli  ospedali e principi metodologici dell'assistente
ospitaliero;
      Igiene  e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed
impianti sanitari;
      Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
      Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
      Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia
ospitaliera;
      Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
      Organizzazione  e  funzione  dei  laboratori  di  analisi  e di
accertamento necroscopico.
    d) per l'orientamento di igiene e medicina scolastica:
      Auxologia normale e patologica;
      Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare;
      Servizi di medicina scolastica;
      Elementi di psicologia e pedagogia per l'eta' scolare;
      Igiene dell'alimentazione;
      Assistenza parascolastica;
      Edilizia scolastica.

  Durante  i tre anni di corso gli allievi dovranno inoltre seguire i
corsi  di  almeno  tre insegnamenti complementari da scegliersi tra i
seguenti ed in rapporto con la attinenza all'orientamento prescelto:

  Ispezione delle carni;
  Geologia applicata all'igiene;
  Igiene mentale;
  Malattie professionali e loro prevenzione;
  Diritto sanitario;
  Igiene navale e dell'emigrazione;
  Antropologia culturale e sociologia;
  Malattie tropicali;
  Istituzioni di matematica;
  Genetica;
  Gerontologia e geriatria;
  Elementi di economia politica.

  Al  termine  di  ciascun  anno gli allievi che abbiano regolarmente
frequentato il corso dovranno superare un esame di profitto.

             Scuola di specializzazione in reumatologia

  Art.  228.  -  La  scuola  ha  la  durata di tre anni e rilascia il
diploma di specialista in reumatologia.
  Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
  Il  numero  dei posti disponibili per ogni anno di corso e' fissato
nel numero di otto. Nel caso che le domande di ammissione eccedano il
numero  dei posti disponibili si effettuera' una selezione per titoli
ed esami.
  Art. 229. - Le materie di insegnamento sono:

  1° Anno:
    Anatomia,      istologia      e     morfogenesi     dell'apparato
muscolo-scheletrico ed articolare;
    Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico ed articolare;
    Biochimica dei tessuti connettivi;
    Microbiologia   ed   immunologia   in   relazione  alle  malattie
reumatiche;
    Semeiotica  fisica,  strumentale e di laboratorio in reumatologia
(biennale).

  2° Anno:
    Semeiotica  fisica,  strumentale e di laboratorio in reumatologia
(biennale);
    Anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
    Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;
    Diagnostica radiologica;
    Patologia,   clinica   e   terapia   delle   malattie  reumatiche
(biennale);
    Terapia   fisica,   termale   e   riabilitativa  in  reumatologia
(biennale).

  3° Anno
    Patologia,   clinica   e   terapia   delle   malattie  reumatiche
(biennale);
    Terapia   fisica,   termale   e   riabilitativa  in  reumatologia
(biennale);
    Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;
    Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.

  Al  termine  di ogni anno di corso gli specializzandi, per ottenere
l'ammissione   all'anno  successivo,  devono  superare  un  esame  di
profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso.
  Art.  230.  -  E'  obbligatoria  la  frequenza  alle lezioni e alle
esercitazioni.  E'  altresi'  obbligatorio un periodo di internato di
almeno sei mesi per ciascun anno di corso.
  L'esame  di  diploma consiste nella discussione di una tesi scritta
su un tema precedentemente approvato dal direttore della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972

                                LEONE

                                                             SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1972.
  Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 52-bis. - CARUSO