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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 649

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1978)
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Testo in vigore dal: 1-1-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  1972,  n.  202,  convertito,  con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il  tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                 Cessazione dei contratti d'appalto 
 
  Per effetto dell'abolizione delle imposte di consumo dal 1° gennaio
1973 vengono a cessare i contratti  di  appalto  e  di  gestione  del
relativo servizio di  riscossione  sotto  qualsiasi  forma  esso  sia
condotto. La risoluzione del rapporto si  intende  riferita  anche  a
tutti gli altri tributi e diritti il cui  appalto  sia  connesso  con
quello delle imposte di consumo anche  se  disciplinato  da  distinto
contratto. 
  Per detti tributi e diritti, e limitatamente  al  restante  periodo
previsto  nel  precedente  contratto,  i  comuni  che  lo   ritengono
opportuno  e  conveniente  sono  autorizzati  a  concedere  anche   a
trattativa privata, il relativo servizio di riscossione  allo  stesso
appaltatore con nuovo contratto che prescinda da ogni riferimento con
quello risoluto per effetto del presente decreto e secondo  le  norme
che disciplinano i singoli tributi e diritti.