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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 645

Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1984)
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Testo in vigore dal: 17-2-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972,  n. 202, convertito con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto  l'art.  161  del  regolamento  per il personale degli uffici
dipendenti  dal  Ministero  delle  finanze  e per l'ordinamento degli
uffici  direttivi  finanziari,  approvato  con regio decreto 23 marzo
1933, n. 185;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  i  servizi  relativi  all'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto,  di  cui agli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n.
825,  sono istituiti, nell'ambito della Amministrazione delle tasse e
delle   imposte   indirette   sugli  affari,  uffici  periferici  con
competenza  territoriale a base provinciale e con sede nei capoluoghi
di provincia.
  Ai  suddetti uffici sara' destinato, in quanto possibile, personale
in  servizio  nell'Amministrazione  delle  tasse  e imposte indirette
sugli affari.
  ((Nelle  province  di  Bologna,  Brescia,  Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul
valore  aggiunto  di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La
sede  dell'ufficio  da  istituirsi  in  aggiunta al primo, nonche' la
ripartizione  delle  competenze  e  dei servizi tra i due uffici sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.))