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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1971, n. 1450

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-9-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, n. 1350 e' modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   ii   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Gli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144, relativi alla
facolta' di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art. 137. - La facolta' di architettura ha il fine di promuovere il
progresso  degli  studi  di  architettura e di curare la preparazione
culturale  necessaria per il conseguimento di lauree nelle discipline
di progettazione ambientale.
  Art.  138.  -  La  facolta'  di  architettura  comprende i seguenti
istituti:
    Istituto di progettazione;
    Istituto di storia dell'architettura;
    Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;
    Istituto di urbanistica;
    Istituto di fondamenti dell'architettura;
    Istituto di pianificazione territoriale;
    Istituto di metodologia architettonica;
    Istituto di disegno industriale e arredamento;.
    Istituto di edilizia;
    Istituto di tecnologia dell'architettura;
    Istituto di critica operativa dell'architettura.
  Art.  139.  -  La  durata  del  corso  degli studi per la laurea in
architettura  e'  di  cinque  anni. Il titolo di ammissione e' quello
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 140. - Sono insegnamenti fondamentali:
     1)  Analisi  matematica  e  geometria analitica (annuale piu' un
semestre);
     2) Arredamento;
     3) Composizione architettonica (quinquennale);
     4) Disegno e rilievo;
     5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
     6) Fisica (semestrale);
     7) Fisica tecnica ed impianti;
     8) Geometria descrittiva;
     9) Igiene edilizia (semestrale);
    10) Restauro dei monumenti;
    11) Scienza delle costruzioni;
    12) Statica;
    13) Storia dell'architettura (biennale);
    14) Tecnica delle costruzioni;
    15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
    16) Urbanistica (biennale);
  Nella  facolta'  di  architettura possono essere attuati i seguenti
insegnamenti complementari:
     1) Letteratura italiana (lingua e letteratura italiana);
     2) Plastica (modellistica) - (semestrale);
     3) Lingua straniera (inglese);
     4) Arte dei giardini (paesaggistica);
     5) Scenografia;
     6) Decorazione (semestrale);
     7) Materie giuridiche (diritto e legislazione);
     8) Applicazione di geometria descrittiva;
     9) Architettura sociale (semestrale);
    10) Allestimento e museografia (semestrale);
    11) Indirizzi dell'architettura moderna;
    12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (complementi
di storia dell'architettura);
    13) Complementi di matematica (semestrale);
    14) Consolidamento ed adattamento degli edifici (semestrale);
    15) Disegno dal vero (Teoria e pratica del disegno);
    16)   Ponti   e  grandi  strutture  (Progettazione  delle  grandi
strutture);
    17) Impianti speciali (Impianti di climatizzazione) (semestrale);
    18) Istituzioni di storia dell'arte;
    19) Illuminazione e acustica nell'edilizia (semestrale);
    20) Letteratura artistica (Storia della critica d'arte);
    21)  Pianificazione  territoriale  urbanistica  (Programmazione e
pianificazione territoriale);
    22)    Progettazione    artistica    per   l'industria   (Disegno
industriale);
    23) Storia dell'urbanistica;
    24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni (semestrale);
    25) Tipologia strutturale (Morfologia strutturale);
    26) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
    27) Materiali da costruzione (due semestri);
    28) Complementi di fisica (semestrale);
    29) Costruzioni asismiche (semestrale);
    30) Sociologia;
    31) Economia dello spazio;
    32) Topografia (semestrale);
    33) Analisi dei sistemi urbani;
    34) Ecologia (semestrale);
    35) Elaborazione elettronica per la progettazione (semestrale);
    36) Geografia urbana;
    37) Gestione e amministrazione del territorio;
    38) Psicologia della percezione e della forma;
    39) Sistemi infrastrutturali per il territorio;
    40) Teoria delle strutture e dei linguaggi;
    41) Teoria dei modelli della progettazione;
    42) Teoria generale dell'informazione.
  Art.  141.  -  L'insegnamento  di  analisi  matematica  e geometria
analitica  ha  la  durata annuale piu' un semestre e comporta un solo
esame finale al termine del corso.
  L'insegnamento  di  storia  dell'architettura  e' articolato in due
insegnamenti  specifici  di  durata  annuale  e comporta due distinti
esami.  L'insegnamento  di  tecnologia  dell'architettura  ha  durata
biennale  e comporta due distinti esami uno al termine del 1° corso e
uno al termine del 2° corso.
  L'insegnamento  di  urbanistica  ha  durata biennale e comporta due
distinti  esami;  uno al termine del 1° corso e uno al termine del 2°
corso.
  Il  corso di composizione architettonica ha durata quinquennale con
esame al termine di ciascun anno di corso.
  L'insegnamento   complementare   di  materiali  da  costruzione  e'
articolato in due insegnamenti specifici di durata semestrale:
    A) materiali da costruzione naturali;
    B) materiali da costruzione artificiali.
  Art. 142. - Devono essere osservate le seguenti propedeuticita':
  -------------------------------------------------------------------
--
      Non si puo essere ammessi    |     se non e stato superato
        a sostenere l'esame di:     |           l'esame di:
  -------------------------------------------------------------------
--
                                    |
  Statica  e  fisica  tecnica e im- | Analisi  matematica  e  geometr
ia
     pianti                         |   analitica
                                    |
  Scienza delle costruzioni         | Statica
                                    |
  Tecnica  delle  costruzioni, mor- | Scienza delle costruzioni
    fologia  strutturale,  ponti  e |
    grandi  strutture,  costruzioni |
    asismiche,  geotecnica e tecni- |
    ca  delle fondazioni;           |
                                    |
  Tecnologia dell'architettura II   | Tecnologia  dell'architettura
I,
                                    |   composizione architettonica I
I,
                                    |   statica.
                                    |

  Per  quanto  riguarda i corsi di composizione architettonica non si
puo'  essere ammessi a sostenere lo esame di uno dei corsi annuali se
non   e'   stato   superato   l'esame   del   corso  di  composizione
architettonica precedente.
  Per  quanto  riguarda il corso di urbanistica 2° non si puo' essere
ammessi a sostenere il relativo esame se non e' stato superato quello
di urbanistica 1°.
  Art.  143.  -  Per  essere ammesso all'esame di laurea, lo studente
deve  aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato
i  relativi  esami  di  tutti  gli insegnamenti fondamentali e di sei
insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da
lui  scelti tra quelli proposti dalla facolta' nel relativo manifesto
degli studi.
  Art.   144.   -   L'esame  di  laurea  consiste  nella  valutazione
dell'attivita'  svolta  dal  candidato durante il corso degli studi e
nella  discussione  della  tesi,  riguardante una ricerca che implica
l'elaborazione individuale di un progetto.
  Per  sostenere  l'esame  di  laurea  il  candidato  deve presentare
richiesta  al  preside,  non  meno  di  sei  mesi  prima dell'appello
prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore.
  Il  consiglio di facolta' esamina la domanda, conferma il relatore;
questi,  d'accordo  col  candidato,  definisce  il  tema, ne segue lo
sviluppo,  consigliando  eventuali  correlatori  e  ne  garantisce la
originalita' davanti alla commissione giudicatrice.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                                               MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1972
  Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 9. - VALENTINI