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LEGGE 8 agosto 1972, n. 460

Disciplina dell'apporto dello Stato per l'estensione della assicurazione malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-9-1972
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'onere derivante dalla corresponsione del contributo dello Stato
all'I.N.A.M.  e alle casse mutue di malattia di Trento e Bolzano, per
l'estensione  dell'assicurazione  di malattia ai titolari di pensione
sociale ed ai loro familiari, negli anni 1972 e 1973, rispettivamente
in  lire 25 miliardi e in lire 60 miliardi, si provvede con riduzione
del  fondo  inscritto  al  capitolo n. 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - MALAGODI
                                                    - TAVIANI - COPPO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA