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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1447

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-7-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della libera Universita' degli studi di Urbino
approvato con regio, decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con
regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Urbino, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo  l'art.  53 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli,
relativi  alle  scuole  di  perfezionamento  e  di  specializzazione,
annesse alle facolta' di magistero.
  Art.  54.  -  Alla  facolta'  di magistero sono annesse le seguenti
scuole di perfezionamento e specializzazione:
    1) scuola di perfezionamento in filosofia;
    2)  scuola  di  perfezionamento in lingue e letterature straniere
(francese e inglese);
    3) scuola di perfezionamento in storia.

                           NORME GENERALI

  Art.  55.  -  Ogni  scuola  e' retta da un direttore - scelto fra i
professori   di  ruolo  delle  corrispondenti  materie  fondamentali,
nominato  dal  rettore  su  designazione  della  facolta'  -  e da un
consiglio   composto  dai  professori  ufficiali  delle  materie  ivi
insegnate.
  Art.  56.  -  Le iscrizioni al perfezionamento nelle varie scuole e
nelle  singole materie previste dal presente statuto sono subordinate
all'effettivo funzionamento delle scuole stesse.
  Entro  il  31  dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono
notificare  alla  segreteria la materia prescelta come centrale, dopo
presi i necessari contatti con il professore della materia e ottenuto
il benestare suo e del direttore della scuola.
  Art.  57.  -  I  perfezionandi sono tenuti anzitutto alla frequenza
regolare, nella misura stabilita da ciascun direttore di corso e alla
partecipazione  attiva  alle  conferenze-colloquio del titolare della
materia  prescelta  come  centrale ed a partecipare assiduamente alla
vita  dell'istituto.  Inoltre  essi  devono  frequentare  i corsi, le
esercitazioni  e  le  altre  attivita'  organizzate  dalla  scuola  e
sostenere  le  eventuali  prove  scritte,  orali e pratiche se e come
verranno  prescritte  e  consigliate  dall'ordine annuale degli studi
delle singole scuole.
  L'argomento  per  la  tesi  di  diploma  e  la scelta delle materie
integrative  devono essere concordati con il professore della materia
con  cui  si  intende  compiere  il  perfezionamento  e approvati dal
direttore della scuola.
  Art.  58.  -  Per  ottenere  il  diploma  di perfezionamento, salvo
diverse  speciali  indicazioni,  gli  studenti  devono  presentare  e
discutere  una memoria originale scritta, frutto degli studi compiuti
durante  il  corso  di  perfezionamento e dimostrare la conoscenza di
almeno due lingue straniere moderne.
  Sul  diploma,  oltre  la  scuola che lo rilascia, sara' indicata la
materia  particolare,  scelta  come  centrale  nella  quale  e' stato
conseguito il perfezionamento.
  Art.  59.  -  La  commissione  per  gli  esami di profitto (o esami
speciali)  e'  presieduta  dal  professore  ufficiale  della materia,
assistito da un professore ufficiale di materia affine o da un libero
docente o assistente o cultore della materia.
  La nomina delle commissioni per gli esami di profitto (o speciali),
e'  di  competenza  del  direttore  di  ogni singola scuola, udito il
parere del preside della facolta'.
  Art. 60. - La commissione per gli esami di diploma e' costituita da
sette  membri  scelti fra i professori ufficiali di materie insegnate
nella scuola frequentata dal candidato, tra i professori ufficiali di
materie  insegnate in scuole affini, tra i liberi docenti e i cultori
di dette materie. Essa e' presieduta dal preside di facolta'.
  La  nomina  della  commissione  per  gli  esami  di  diploma  e' di
competenza del preside della facolta'.
  Art.  61.  -  Le  tasse  di  immatricolazione,  iscrizione, esami e
diploma,  sono  quelle  previste  dall'art. 7 della legge 18 dicembre
1951,  n.  1551.  Gli  iscritti  sono inoltre tenuti al pagamento dei
contributi unificati di esercitazioni e biblioteca nella misura di L.
30.000  annue,  tali contributi possono essere annualmente variati su
proposta  del  consiglio  della  scuola  e approvazione del consiglio
della facolta' di magistero e del consiglio di amministrazione.

               NORME PARTICOLARI PER LE SINGOLE SCUOLE

               Scuola di perfezionamento in filosofia

  Art.  62.  -  La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione
scientifica   sia  il  perfezionamento  didattico  dei  laureati.  Si
distingue percio' in due corsi:
    a)  un  corso  biennale  per  il perfezionamento dei laureati che
intendono  dedicarsi all'insegnamento delle materie filosofiche negli
istituti medi superiori;
    b)  un  corso triennale per la formazione di studiosi specialisti
nelle discipline filosofiche.
  Sono  titoli  di  ammissione  alla  scuola  le  seguenti lauree: in
filosofia,  in  pedagogia,  in  sociologia,  in  lettere,  in materie
letterarie,  in  giurisprudenza,  in scienze politiche, in medicina e
chirurgia,  in ingegneria, in scienze matematiche fisiche e naturali,
in architettura.
  Possono  essere  ammessi  anche  perfezionandi  muniti di titoli di
studio  stranieri,  purche'  riconosciuti  dallo  Stato italiano come
equipollenti alle lauree sopraindicate.
  Art. 63. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono distinti in
fondamentali ed integrativi e sono ripartiti come segue negli anni di
corso:

    1° Anno:
      Filosofia 1°;
      Filosofia della religione;
      Logica;
      Psicologia 1°;
      Storia della filosofia 1°;
      Storia della filosofia antica.

    2° Anno:
      Filosofia 2°;
      Filosofia della religione;
      Logica;
      Pedagogia;
      Psicologia 2°;
      Storia della filosofia 2°;
      Storia della filosofia antica.

    3° Anno:
      Filosofia 3°;
      Filosofia della religione;
      Pedagogia;
      Storia della filosofia 3°;
      Storia della filosofia antica.

    Materie integrative:
      Antropologia culturale;
      Diritto costituzionale;
      Economia politica;
      Filosofia del diritto;
      Filosofia del linguaggio;
      Matematica;
      Psicologia sociale;
      Sociologia;
      Storia delle dottrine politiche;
      Storia della filosofia moderna e contemporanea;
      Storia economica.

  Art.  64.  -  Per  ogni  anno  di  corso  lo  studente  e' tenuto a
frequentare  gli  insegnamenti  e  a  superare  gli  esami di quattro
materie diverse, almeno tre delle quali fondamentali.
  Il  diploma  di  perfezionamento  verra'  rilasciato  dopo  che  il
candidato  abbia  superato  gli  esami  sopra indicati e discusso una
dissertazione  scritta attinente ad una delle materie fondamentali da
lui  frequentate  per  almeno  due anni e della quale ha superato gli
esami.

 Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne

  Art.  65.  -  La  scuola  ha  lo  scopo di promuovere la formazione
scientifica e il perfezionamento didattico dei laureati. Si distingue
percio'  in  due  corsi:  il  primo  triennale,  per la formazione di
studiosi  specialisti nelle letterature o nelle filosofie moderne; il
secondo,  biennale, per il perfezionamento dei laureati che intendono
dedicarsi  all'insegnamento  delle lingue e letterature straniere nei
vari tipi di istituti medi e superiori.
  Sono  ammessi  alla  scuola  i  laureati  in  lingue  e letterature
straniere nonche' i laureati in lettere e materie letterarie o titoli
equipollenti  che  abbiano svolto una tesi in letteratura o filologia
straniera moderna.
  Gli   iscritti   devono   seguire   le  lezioni,  partecipare  alle
esercitazioni  e  sostenere  gli  esami  prescritti  per ogni area di
specializzazione.  Gli  esami della lingua e letteratura straniera in
cui   intendono  specializzarsi  (con  esercitazioni  di  metodologia
didattica  e  di  storia  della civilta) prevedono, alla fine di ogni
anno di corso le seguenti prove scritte:
    un dettato;
    una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta;
    una composizione di argomento letterario.
  Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise:
    Lingua e letteratura francese:

    1° Anno:
      Francese 1°;
      Filologia romanza 1°;
      Linguistica generale 1°;
      Pedagogia 1°;
      Psicologia;
      Psicologia dell'eta' evolutiva;
      Storia moderna.

    2° Anno:
      Francese 2°;
      Filologia romanza 2°;
      Glottodidattica;
      Pedagogia 2°;
      Psicolinguistica;
      Seconda lingua 1°;
      Materia a scelta.

    3° Anno:
      Francese 3°;
      Seconda lingua 2°;
      Materia a scelta.

    Lingua e letteratura inglese:

    1° Anno:
      Inglese 1°;
      Letteratura anglo-americana 1°;
      Filologia germanica 1°;
      Linguistica;
      Pedagogia 1°;
      Psicologia;
      Psicologia dell'eta' evolutiva.

    2° Anno:
      Inglese 2°;
      Letteratura anglo-americana 2°;
      Filologia germanica 2°;
      Glottodidattica;
      Pedagogia 2°;
      Psicolinguistica;
      Seconda lingua 1°.

    3° Anno:
      Inglese 3°;
      Seconda lingua 2°;
      Materia a scelta.

                 Scuola di perfezionamento in storia

  Art.  66.  -  La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione
scientifica   sia  il  perfezionamento  didattico  dei  laureati.  Si
distingue, percio', in due corsi:
    a)  un  corso triennale per la formazione di studiosi specialisti
nelle discipline storiche;
    b)  un  corso  biennale  per  il perfezionamento dei laureati che
intendono  dedicarsi  all'insegnamento  delle  materie storiche negli
istituti medi superiori.
  Sono  titoli  di  ammissione  alla  scuola  le  seguenti lauree: in
filosofia,  in  pedagogia,  in  lettere,  in  materie  letterarie, in
giurisprudenza,  in  scienze  politiche, in sociologia, in medicina e
chirurgia,  in  ingegneria in scienze matematiche fisiche e naturali,
in architettura.
  Possono  essere  ammessi  alle  singole  scuole anche perfezionandi
muniti  di  titoli  di  studio  stranieri, purche' riconosciuti dallo
Stato italiano come equipollenti alle lauree sopraindicate.
  Art.  67.  -  Le  materie costitutive della scuola sono distinte in
fondamentali  e  integrative,  cosi'  ripartite nei vari anni dei due
tipi di corsi:

                           CORSO TRIENNALE

  1° Anno:

  Materie fondamentali:
    Metodologia della ricerca;
    Storia greco-romana;
    Storia medioevale (I);
    Storia moderna (I);
    Storia contemporanea (I);
    Pedagogia I;
    Psicologia.

  Materie integrative:
    Paleografia;
    Antropologia culturale;
    Geografia politica.

  2° Anno:

  Materie fondamentali:
    Storia medievale (II);
    Storia moderna (II);
    Storia contemporanea (II);
    Storia economica;
    Pedagogia II;
    Psicologia dell'eta' evolutiva;
    Didattica della storia.

  Materie integrative:
    Storia delle religioni;
    Storia delle dottrine politiche;
    Storia del diritto italiano;
    Storia delle dottrine economiche.

  3° Anno:

  Materie fondamentali:
    Storia medievale (III);
    Storia moderna (III);
    Storia contemporanea (III);
    Storia d'Italia dopo l'unita';
    Storia dei Paesi afro-asiatici.

  Materie integrative:
    Storia dei partiti politici;
    Storia del Risorgimento;
    Storia della scienza e della tecnica;
    Sociologia dei partiti.

                           CORSO BIENNALE

  1° Anno:

  Materie fondamentali:
    Metodologia della ricerca;
    Pedagogia I;
    Psicologia;
    Storia contemporanea (I);
    Storia economica;
    Storia greco-romana;
    Storia medievale (I);
    Storia moderna (I);
    Storia d'Italia dopo l'unita';
    Storia dei Paesi afro-asiatici.

  Materie integrative:
    Antropologia culturale;
    Geografia politica;
    Storia del diritto italiano;
    Storia delle dottrine economiche.

  2° Anno:

  Materie fondamentali:

    Pedagogia II;
    Psicologia dell'eta' evolutiva;
    Didattica della storia;
    Storia contemporanea (II);
    Storia medievale (II);
    Storia moderna (II).

  Materie integrative:
    Paleografia;
    Storia delle dottrine politiche;
    Sociologia dei partiti;
    Storia dei partiti politici;
    Storia delle religioni;
    Storia del Risorgimento;
    Storia della scienza e della tecnica.

  Art.  68.  -  Per  ogni  anno  di  corso  lo  studente  e' tenuto a
frequentare  gli  insegnamenti  e  a  superare  gli  esami di quattro
materie diverse, almeno tre delle quali fondamentali.
  Il  diploma  di  perfezionamento  verra'  rilasciato  dopo  che  il
candidato  abbia  superato  gli  esami  sopra indicati e discusso una
dissertazione  scritta attinente ad una delle materie fondamentali da
lui  frequentate  per  almeno  due anni e della quale ha superato gli
esami.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                                               MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1972
  Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 114. - VALENTINI