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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1388

Istituzione del casellario centrale dei pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1997)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  35,  lettera f), della legge 30 aprile 1969, n. 153,
che  delega  il  Governo ad emanare norme per istituire un casellario
centrale  per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai
pensionati;
  Udito  il  parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35
della legge 30 aprile 1969, n. 153;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per le poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Presso  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale e' istituito
il  casellario  centrale  per  la  raccolta,  la  conservazione  e la
gestione   dei   dati  e  degli  elementi  relativi  ai  titolari  di
trattamenti pensionistici a carico:
    a)  dell'assicurazione  generale obbligatoria per la invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
    b)  di  regimi  obbligatori  di  previdenza  sostitutivi di detta
assicurazione  o  che  ne abbiano comunque comportato la esclusione o
l'esonero;
    c)  di  regimi  obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore
dei liberi professionisti;
    d)  di  qualunque  altro  regime  previdenziale  pensionistico  a
carattere obbligatorio;
    e)   di   qualunque  altra  forma  di  previdenza  integrativa  e
complementare.
  Gli   enti   erogatori   di  pensione  trasmettono  annualmente,  e
trimestralmente  per  i  trattamenti  pensionistici da iscrivere o da
cancellare  in  corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i
dati  e  gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso
su  supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di
acquisizione  e  di  trasmissione  elaborate  e  comunicate agli enti
interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  Le  comunicazioni  annuali al casellario centrale dei pensionati di
cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre
di  ciascun  anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato
nell'anno  1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto.  Le  comunicazioni  trimestrali al casellario
centrale  dei  pensionati  relative  alle  iscrizioni e cancellazioni
devono  essere  effettuate entro il mese successivo alla scadenza del
trimestre stesso.
  ((Gli   enti   erogatori   di   trattamenti   pensionistici  devono
trasmettere  al  casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio
di  ciascun  anno,  i  dati relativi ai trattamenti pensionistici che
verranno erogati nel corso dello stesso anno.
  Entro  il  mese  di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e
degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei
pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua
i  soggetti titolari di due o piu' trattamenti pensionistici, calcola
l'aliquota  dei  percipienti,  determina  le  detrazioni  spettanti e
comunica  all'ente  che  eroga  il  trattamento  di  minore  importo,
l'aliquota  di  imposta  e  le  detrazioni  da  operare,  nonche' gli
eventuali contributi da trattenere.
  A  partire  dalla  data  della  comunicazione,  l'ente che eroga il
trattamento  di  minore importo provvede ad assoggettare a tassazione
il   trattamento   pensionistico   che   corrisponde,  integrando  le
disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, con gli elementi risultanti
dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni.
  Entro  il  termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun
ente  erogatore  di  trattamenti  pensionistici  effettua le consuete
operazioni  di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e,
entro  il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la
relativa   certificazione  unica,  fiscale  e  contributiva,  di  cui
all'articolo  7-bis  dello stesso decreto, annotando sulla stessa che
e' stata applicata la presente disposizione.
  Sulla  base  delle  dichiarazioni  o degli elenchi presentati dagli
enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualita' di sostituti
d'imposta,  l'Amministrazione  finanziaria provvede ad effettuare gli
eventuali  ulteriori  conguagli  iscrivendo  a ruolo le imposte senza
applicazione   di   sanzioni.   Sono  dovuti  gli  interessi  di  cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
  I  titolari  soltanto di piu' trattamenti pensionistici per i quali
si  sono  rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono
esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai
fini  dell'applicazione  delle  altre  disposizioni  di esonero dalla
presentazione  della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1,
quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973, n. 600, i titolari di piu' trattamenti pensionistici
cui  si  e'  reso applicabile la presente disciplina sono considerati
percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.))
  Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai
fini  del  contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre
1990, n. 407.
  Il  casellario  centrale  dei  pensionati  e'  tenuto  a fornire le
notizie  risultanti  dalle  schede  in  proprio possesso, agli organi
gestori  dei  regimi  pensionistici  ed  a rilasciare le attestazioni
concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato
di pensionato.
  Le  spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario
centrale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura
stabilita  annualmente,  con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro  e  gli  altri  Ministri
interessati,  sentito  il  consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  Il contributo da parte degli enti diversi dallo Stato dovra' essere
versato  entro  due  mesi  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto  di cui al comma
precedente.
  Per  la  parte  a  carico  dello  Stato si provvedera', a decorrere
dall'esercizio  1973, con iscrizione della relativa spesa di bilancio
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85))

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1971

                                LEONE

                                             DONAT-CATTIN - COLOMBO -
                                              FERRARI-AGGRADI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1972
  Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 135. - VALENTINI