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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1357

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-3-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto della libera Universita' degli studi di Urbino,
approvato  con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con
regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  avanzate  dalle  autorita'  accademiche della
libera  Universita'  di Urbino intese ad ottenere l'istituzione della
facolta'   di   scienze   matematiche,   fisiche  e  naturali  presso
l'universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  dalla  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Presso  la libera Universita' degli studi di Urbino e' istituita la
facolta'  di  scienze  matematiche, fisiche e naturali con i corsi di
laurea in chimica, fisica, scienze biologiche, scienze geologiche.