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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1356

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-3-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1162  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta intese  ad  ottenere
l'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facolta' di
lettere e filosofia; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Presso la facolta' di lettere e  filosofia  dell'Universita'  degli
studi di Napoli e' istituito il corso di laurea in  sociologia.  Tale
nuovo corso di laurea comincera' a funzionare a  decorrere  dall'anno
accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni  accademici
successivi  funzioneranno  progressivamente   gli   anni   di   corso
susseguenti al primo. 
  Alla fine  del  corso  di  studi  viene  rilasciata  la  laurea  in
sociologia. 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati e' modificato come appresso. 
  L'art. 88 e' abrogato e sostituito dal seguente: 
    Art.  88.  -  La  facolta'  di  lettere  e  filosofia  conferisce
esclusivamente: 
 
    La laurea in lettere; 
    La laurea in filosofia; 
    La laurea in lingue e letterature  straniere  moderne  (indirizzo
europeo); 
    La laurea in sociologia. 
 
  Dopo l'art. 101 e con il conseguente spostamento della  numerazione
degli articoli successivi sono inseriti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione del corso di laurea in sociologia. 
 
                        LAUREA IN SOCIOLOGIA 
 
  Art. 102. - Gli insegnamenti per il conseguimento della  laurea  in
sociologia sono i seguenti: 
  Insegnamenti fondamentali: 
 
    1) Sociologia (biennale); 
    2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della  filosofia
o storia della filosofia moderna e contemporanea; 
    3) Filosofia morale; 
    4) Antropologia culturale; 
    5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia
contemporanea; 
    6) Logica; 
    7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale; 
    8) Statistica; 
    9) Psicologia; 
    10) Storia della sociologia; 
    11) Psicologia sociale. 
 
  Insegnamenti complementari: 
    1) Sociologia politica; 
    2) Sociologia economica; 
    3) Sociologia dei gruppi; 
    4) Sociologia della comunicazione; 
    5) Sociologia della conoscenza; 
    6) Metodologia delle scienze umane; 
    7) Sociologia industriale; 
    8) Sociologia del lavoro; 
    9) Filosofia del diritto; 
    10) Sociologia dell'educazione; 
    11) Sociologia della religione; 
    12) Sociologia del diritto; 
    13) Sociologia dell'arte e della letteratura; 
    14) Filosofia della storia; 
    15) Filosofia della scienza; 
    16) Filosofia del linguaggio; 
    17) Etnologia; 
    18) Filosofia teoretica; 
    19) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 
    20) Storia delle dottrine politiche; 
    21) Estetica; 
    22) Filosofia della religione; 
    23) Linguistica generale; 
    24) Economia aziendale; 
    25) Economia politica; 
    26) Storia economica; 
    27) Storia delle dottrine economiche; 
    28) Storia contemporanea; 
    29) Legislazione sociale; 
    30) Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa; 
    31) Demografia; 
    32) Psicologia dell'eta' evolutiva; 
    33) Psicologia dinamica; 
    34) Sociolinguistica; 
    35) Una lingua e letteratura straniera moderna. 
 
  Art. 103. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali  e  di
almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del
preside della facolta'. La sociologia  deve  essere  seguita  per  un
biennio,  e  due  degli  insegnamenti  fondamentali  possono   essere
biennalizzati, nel qual caso lo studente  puo'  ridurre  di  due  gli
insegnamenti complementari che deve seguire. 
  Art. 104. - La durata del corso di laurea e' di quattro anni. 
  Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti  disposizioni
di legge. 
  Gli insegnamenti fondamentali di sociologia (biennale), psicologia,
logica, statistica, storia moderna saranno seguiti dallo studente nel
primo anno di corso. Alla fine di esso  lo  studente  presentera'  il
piano di studi che intende seguire per i tre anni seguenti, facendolo
firmare da uno dei professori delle materie fondamentali,  col  quale
si sara' consultato al riguardo. 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito i corsi e  superato  gli  esami  di  tutti  gli  insegnamenti
fondamentali e  di  almeno  otto  degli  insegnamenti  complementari,
previa approvazione del preside della facolta'.  La  sociologia  deve
essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti  fondamentali
possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente puo'  ridurre
di  due  gli  insegnamenti  complementari  che   deve   seguire.   La
dissertazione di laurea, con la quale il corso di studi si  conclude,
potra' essere sostenuta in  una  qualsiasi  delle  discipline  scelte
dallo studente nel suo piano  di  studi.  Solo  ove  lo  studente  lo
desideri, essa sara' compilata in lingua diversa dall'italiano. 
  Art. 105. - Coloro che  sono  gia'  in  possesso  della  laurea  in
lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne,  in
giurisprudenza, in scienze politiche, in  economia  e  commercio,  in
materie letterarie e in pedagogia, e  che  desiderano  iscriversi  al
corso di laurea in sociologia, vengono ammessi al terzo anno di esso. 
Gli esami da essi sostenuti nei loro precedenti  corsi  di  studio  e
rientranti  tra  le  materie  fondamentali  o  complementari  di  cui
all'art. 102 sono convalidati ipso facto ai  fini  del  conseguimento
della nuova laurea. Il numero degli esami  ancora  necessari  per  il
rispetto delle norme fissate dall'art. 103  viene  ripartito  in  due
anni secondo un piano  presentato  dallo  studente  e  per  il  quale
valgono le norme fissate dall'art. 104.  Se  il  numero  degli  esami
ancora necessari e' superiore a 12, nonche' nel caso in cui sia  egli
stesso a farne richiesta, lo studente viene ammesso al  secondo  anno
anziche' al terzo. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 agosto 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                               MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1972 
  Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 60. - VALENTINI