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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1352

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-3-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1162  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Napoli,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    Gli articoli 260,  261,  262,  263,  264  e  265,  relativi  allo
ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina
veterinaria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 
  Art. 260. - La  facolta'  di  medicina  veterinaria  conferisce  la
laurea in medicina veterinaria. 
  Art. 261. - La durata del corso degli  studi  e'  di  cinque  anni.
Titolo di ammissione  e'  il  diploma  di  maturita'  classica  o  di
maturita' scientifica, e il  diploma  degli  istituti  di  istruzione
secondaria di secondo grado ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
  Art. 262. - I cinque anni di  studio  comportano  obbligatoriamente
l'insegnamento teorico e pratico di almeno  4500  ore  sulle  materie
fondamentali,  relative  ad  un  insegnamento  di  base   e   ad   un
insegnamento veterinario specifico, e sulle materie complementari  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  ottobre  1969,  n.
987, secondo la seguente suddivisione: 
    

                                                       Numero minimo
                                                          di Ore
Insegnamenti fondamentali:
Fisica..............................................         120
Chimica I...........................................         100
Chimica II..........................................         100
Zoologia............................................         120
Botanica............................................          90
Metodi  matematici applicati alle scienze biologiche
(bio-matematica).....................................         30
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I......         100
>Anatomia veterinaria sistematica e comparata II.....        100
Anatomia topografica veterinaria....................          60
Teratologia.........................................          60
Istologia  generale e speciale (anatomia microscopi-
ca)..................................................         80
Embriologia.........................................          40
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e fisi-
ca biologica.........................................        100
Fisiologia  generale e speciale veterinaria II e fi-
sica biologica.......................................        100
Biochimica..........................................         100
Zootecnia  I: igiene, aspetti esteriori degli anima-
li, etnologia........................................        110
Zootecnia II: genetica e allevamento................          60
Alimentazione e nutrizione animale..................         130
Economia rurale e agronomia.........................          30
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria...........          60
Farmacia e terapeutica generale veterinaria.........          45
Tossicologia veterinaria............................          45
Anatomia  patologica veterinaria generale e speciale
I....................................................         75
Anatomia  patologica veterinaria generale e speciale
II...................................................         75
Autopsie............................................          50
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e me-
todologia clinica....................................         60
Propedeutica II:  semeiologia chirurgica veterinaria
e metodologia clinica................................         60
Patologia generale veterinaria......................          50
Microbiologia  generale  veterinaria (batteriologia,
virologia, immunologia)..............................         60
Patologia  e profilassi delle malattie infettive de-
gli animali domestici I..............................         70
Patologia  e profilassi delle malattie infettive de-
gli animali domestici II.............................         70
Parassitologia   veterinaria   (compresa  micologia,
protozoologia, entomologia, elmintologia)............         60
Malattie parassitarie degli animali domestici.......          50
Polizia sanitaria...................................          40
Medicina  legale veterinaria, legislazione veterina-
ria e deontologia....................................         40
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti,
equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)....        150
Ostetricia veterinaria..............................          80
Patologia  della riproduzione e fecondazione artifi-
ciale................................................         70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia........          80
Medicina operatoria veterinaria.....................          70
Ispezione  e  controllo  delle derrate alimentari di
origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) I..         80
Ispezione  e  controllo  delle derrate alimentari di
origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II.         70
Lavori pratici nei macelli..........................          50
Clinica medica veterinaria..........................         275
Clinica chirurgica veterinaria......................         275
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria........         275
Patologia aviare....................................         275
Radiologia veterinaria..............................          50


    
  Le ore che restano per  raggiungere  il  numero  previsto  di  4500
dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti  complementari  scelti
dallo studente nel seguente elenco: 
    Insegnamenti complementari: 
      Anestesiologia; 
      Alpicultura; 
      Antropozoonosi; 
      Approvvigionamenti  annonari,  mercati   ed   industrie   degli
alimenti di origine animale; 
      Diagnostica di laboratorio; 
      Ecologia; 
      Ematologia clinica comparata; 
      Endocrinologia degli animali domestici; 
      Etnografia; 
      Fisioclimatologia; 
      Idrobiologia e pescicoltura; 
      Igiene del latte; 
      Igiene e controllo dei prodotti della pesca; 
      Istituzioni di matematica; 
      Istologia patologica; 
      Ittiopatologia; 
      Lingua straniera; 
      Oftalmologia comparata; 
      Patologia bovina; 
      Patologia tropicale veterinaria; 
      Storia della medicina veterinaria; 
      Tecnica conserviera; 
      Tecnica mangimistica; 
      Tecnologia avicola; 
      Virologia veterinaria; 
      Zoocolture. 
  La  facolta'  nell'ambito   della   propria   autonomia   didattica
stabilisce annualmente i piani di  studio  per  le  materie  comprese
nell'insegnamento di base (fondamentali),  per  quelle  comprese  nei
gruppi dell'insegnamento veterinario specifico (fondamentali), e  per
gli insegnamenti complementari; stabilisce, altresi', il numero delle
ore da attribuire  per  lo  svolgimento  dei  relativi  corsi,  e  le
modalita' di esami per singole materie o per gruppi. 
  Per il raggiungimento  del  numero  delle  ore  richieste  per  gli
insegnamenti  clinici  e'  utilizzabile  il  periodo  semestrale   di
tirocinio pratico post-laurea purche' questo sia svolto a tempo pieno
e sotto il controllo diretto dell'autorita' competente. 
  Per essere ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente  deve  aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  nelle   singole   materie
fondamentali  o  comprese  nei   gruppi   di   materie   fondamentali
dell'insegnamento di base, dello insegnamento veterinario specifico e
di  tre  altre  materie  da   lui   scelte   fra   gli   insegnamenti
complementari. 
  Gli  insegnamenti  di  anatomia  sistematica  e  comparata  I,   di
fisiologia generale e speciale I, di anatomia patologica  generale  e
speciale I, di patologia e profilassi delle malattie infettive I,  di
ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale  I,
comportano alla fine dell'anno un esame sul programma svolto. 
  Gli insegnamenti di clinica  medica,  di  clinica  chirurgica,  del
gruppo zootecnia I e II e di  ispezione  e  controllo  delle  derrate
alimentari  di  origine  animale  debbono  essere  completati  da  un
tirocinio pratico complessivo e  continuativo  di  almeno  sei  mesi,
presso gli istituti delle facolta' di medicina veterinaria, presso le
stazioni   sperimentali   zooprofilattiche,   presso   gli   istituti
zootecnici  del  Ministero  dell'agricoltura  e   foreste   o   delle
amministrazioni provinciali,  o  presso  macelli  riconosciuti  dalle
facolta' di medicina veterinaria. Il tirocinio deve  essere  iniziato
dopo la chiusura dei corsi di insegnamento  del  V  anno  e  compiuto
prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione
all'esercizio professionale. 
  L'insegnamento di zootecnia  I:  igiene,  aspetti  esteriori  degli
animali, etnologia corrisponde a quelli attuali di igiene zootecnica,
di zoognostica e di zootecnica speciale; l'insegnamento di  zootecnia
II:  genetica  ed  allevamenti,  corrisponde  a  quello  attuale   di
zootecnica generale. 
  Il consiglio di facolta',  in  ragione  delle  esigenze  didattiche
relative alle propedeuticita' di alcune materie dello stesso anno  di
corso, puo' autorizzare lo svolgimento di corsi intensivi  con  esami
finali durante l'anno accademico. 
  Art. 263. - L'esame di laurea consiste: 
    a) nella discussione  di  una  dissertazione  scritta  svolta  su
argomento consigliato dal professore della  materia,  alla  quale  la
tesi si riferisce; 
    b) nella  discussione  di  tre  tesi  assegnate  al  candidato  e
riguardanti le materie fondamentali o  strettamente  affini,  esclusa
quella che e' oggetto della dissertazione scritta. 
  Il preside designa una commissione di tre membri,  della  quale  fa
parte il professore che ha consigliato e diretto lo svolgimento della
tesi, con l'incarico di esaminare la dissertazione, per riferire  sul
contenuto e sul valore di essa. 
  Art. 264. - Agli effetti della iscrizione, e rispettivamente  anche
degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche: 
    a) la fisica, la chimica, la zoologia, la  botanica,  l'istologia
generale e speciale, l'embriologia rispetto all'anatomia  sistematica
e comparata; 
    b) la fisica, la chimica, la biochimica rispetto alla  fisiologia
generale e speciale; 
    c)  la  patologia  generale  rispetto   all'anatomia   patologica
generale e speciale; 
    d) la propedeutica I: semeiologia medica e metodologia clinica, e
la patologia medica degli animali  domestici  rispetto  alla  clinica
medica; 
    e) la  propedeutica  II:  semeiologia  chirurgica  e  metodologia
clinica;  la  patologia  chirurgica  e  podologia,  e   la   medicina
operatoria rispetto alla clinica chirurgica; 
    f) l'ostetricia, la patologia della riproduzione  e  fecondazione
artificiale rispetto alla clinica ostetrica e ginecologica; 
    g) la microbiologia generale rispetto alla patologia e profilassi
delle malattie infettive. 
  Lo studente puo' richiedere ed essere ammesso a sostenere un  esame
di gruppo per materie affini in numero non superiore a tre. 
  Art. 265. - I laureati presso altre facolta', in  base  agli  studi
compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, e  per  decreto  del
rettore, udito il consiglio dei professori  della  facolta',  possono
essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale  dispensa
da iscrizione a corsi e da esami di materie comuni od affini. 
 
                          Norma transitoria 
 
  Gli studenti in corso di laurea  all'atto  dell'entrata  in  vigore
delle suddette modifiche di statuto possono optare per  il  corso  di
laurea in quattro o cinque anni. 
  All'uopo debbono presentare  regolare  domanda  per  integrare  gli
esami secondo  quanto  stabilira'  caso  per  caso  il  consiglio  di
facolta'. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                               MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1972 
  Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 47. - VALENTINI