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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1351

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-3-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli  articoli  da  367  a  380,  relativi alla scuola speciale di
assistenza  sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali sono
abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art.  367.  -  Presso  l'istituto  di  filosofia  della facolta' di
lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Roma e' istituita
una scuola speciale denominata Centro di educazione professionale per
assistenti  sociali  (Cepas),  ai  sensi  dell'art.  20, terzo comma,
lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
  La  scuola conferisce il diploma di assistente sociale ed educatore
degli adulti al termine di un corso di studi triennali.
  Per  l'ammissione  al  corso e' richiesto un titolo di scuola media
secondaria superiore.
  Art.  368.  -  I  proventi della scuola sono costituiti dalle tasse
scolastiche,     dagli     eventuali    contributi    dello    Stato,
dell'universita', di enti pubblici e di privati, lasciti, donazioni e
relativi redditi.
  Tali proventi sono destinati a coprire:

    a)  la spesa per gli stipendi ed assegni al personale insegnante,
assistente, tecnico e di segreteria della scuola;
    b) la quota spese per l'uso dei locali e per le spese generali;
    c)  la  concessione  agli  studenti  meritevoli  e  di condizioni
economiche  non  agiate, regolarmente iscritti alla scuola, di borse,
premi ed assegni di studio;
    d)   le   altre   spese   competenti   direttamente  alla  scuola
(biblioteca, pubblicazioni scientifiche, ricerche, ecc.);
    e) le spese per soggiorni di studio all'estero di propri studenti
o  derivanti da scambi di docenti o studenti con analoghe istituzioni
straniere.

  Art. 369. - Gli organi della scuola sono:
    il  comitato direttivo; il consiglio della scuola; il direttore e
il vicedirettore.
  Art.  370.  -  La  scuola  e' gestita dal comitato direttivo che e'
cosi' costituito:

    a)  dai  professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo  dell'istituto di
filosofia;
    b)  da  due  rappresentanti di ciascuno degli enti e dei privati,
finanziatori della scuola, da questi designati;
    c) da altri docenti o esperti del servizio sociale, designati dai
professori  di  cui  alla  lettera  a),  in  numero pari a quello dei
componenti di cui alla lettera b);
    d) dal direttore e dal vicedirettore.

  Il comitato direttivo della scuola:

    a)  designa  il  direttore,  la  cui  nomina  avviene per decreto
rettorale, sentito il consiglio di facolta';
    b) nomina, su designazione del direttore, il vicedirettore;
    c) delibera il bilancio interno della scuola;
    d)  approva,  sentito  il  consiglio della scuola, il regolamento
della scuola e le sue modificazioni.

  Art.  371.  -  Il consiglio della scuola e' composto dal direttore,
che lo presiede, dal vicedirettore e dai docenti.
  Il  consiglio  delibera  sui piani di studio e su ogni questione di
carattere disciplinare e su questioni didattiche. Viene convocato dal
direttore e si riunisce di diritto all'inizio e al termine di ciascun
anno  di  corso  e  ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario
ovvero  almeno un quinto del consiglio ne faccia richiesta scritta al
direttore.
  Gli  incarichi  di  insegnamento  sono  conferiti  dal  rettore  su
proposta del direttore della scuola, sentito il vicedirettore.
  Art. 372. - Il corso di diploma ha la durata di tre anni. La scuola
conferisce  inoltre  un  diploma  di  2°  grado  a  coloro che avendo
conseguito  il  diploma  triennale si iscrivono ad un quarto anno che
comporta  l'approfondimento  di  tre delle materie di insegnamento di
cui  al  successivo  art.  373  idonee  a  specificare  un  indirizzo
professionale e di ricerca sulla base di un piano di studi concordato
con la scuola.
  I  singoli  insegnamenti  possono  svolgersi  durante l'intero anno
scolastico o in un solo semestre.
  E'   ammesso  il  prolungamento  del  periodo  di  iscrizione,  con
collocazione  dell'allievo  fuori corso, purche' il prolungamento non
superi la durata del corso stesso.
  Gli  esami sostenuti presso la scuola, nelle materie previste dallo
statuto per la facolta', sono automaticamente convalidati qualora, al
termine  di  qualsiasi  anno  di  corso,  o conseguito il diploma, lo
studente  chieda  l'iscrizione  alla facolta' stessa. Gli altri esami
possono  essere riconosciuti, secondo gli stessi criteri adottati per
il  passaggio  da  una  ad  altra  facolta'  universitaria, in quanto
riconosciuti  affini  a  quelli  finali  delle materie effettivamente
impartite  in  altre  facolta',  che  lo  studente  puo'  proporre di
inserire  nel  proprio piano di studi. In sede di riconoscimento, due
corsi   semestrali   su   materie  affini  possono  essere  giudicati
equivalenti ad uno normale delle facolta'.
  Art. 373. - L'insegnamento ha insieme carattere teorico e pratico.
  Le materie d'insegnamento e i corsi sono i seguenti:

  1° Anno:
    Metodologia del servizio sociale (semestrale);
    Servizio sociale: lavoro sociale individuale I (semestrale);
    Servizio sociale: lavoro sociale di gruppo I (annuale);
    Ricerca sociale I (semestrale);
    Storia delle dottrine politiche e sociali (semestrale);
    Sociologia (annuale);
    Antropologia culturale (semestrale);
    Psicologia sociale (semestrale);
    Sviluppo   psicofisico  dell'individuo,  corso  interdisciplinare
(annuale);
    Diritto pubblico (semestrale);
    Diritto familiare e legislazione minorile (semestrale);
    Legislazione sociale e assistenziale (annuale);
    Politica economica e sociale (semestrale);
    Tirocinio pre-professionale.

  2° Anno:
    Servizio sociale: lavoro sociale individuale II (annuale);
    Servizio sociale: lavoro sociale di gruppo II (annuale);
    Servizio sociale: lavoro sociale di comunita' (semestrale);
    Ricerca sociale (semestrale);
    Pedagogia dell'educazione degli adulti (semestrale);
    Amministrazione    ed    organizzazione   dei   servizi   sociali
(semestrale);
    Psicopatologia e igiene mentale (annuale);
    Igiene e medicina sociale (semestrale);
    Tirocinio professionale.

  3° Anno:
    Servizio   sociale:   seminari  interdisciplinari  sui  campi  di
applicazione del servizio sociale (annuale);
    Storia  comparata  dell'educazione  degli  adulti  e del servizio
sociale (annuale);
    Ricerca applicata al lavoro sociale (annuale);
    Amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali (annuale);
    Pianificazione sociale e sviluppo di comunita' (annuale);
    Tirocinio professionale.
    Tutti   gli  insegnamenti  possono  essere  svolti  in  forma  di
seminario.

  Gli studenti di 3° anno debbono frequentare almeno uno dei seminari
interdisciplinari  sui campi di applicazione del servizio sociale fra
quelli  che,  in  quell'anno,  il consiglio della scuola decidera' di
effettuare.
  Le  esercitazioni  pratiche  si  svolgono  nell'ambito  dei singoli
insegnamenti  a  scopo  di illustrazione, applicazione e integrazione
della parte teorica. I tirocini professionali si svolgono presso enti
pubblici  e  privati  sotto  la  supervisione  di  assistenti sociali
qualificati.
  Art.  374.  -  Gli  esami  si svolgono di norma in due sessioni, la
prima  dopo  la  chiusura  annuale  dei  corsi  e  la  seconda  prima
dell'inizio  del  nuovo  anno. Puo' essere predisposto lo svolgimento
congiunto per gruppi di materie.
  Per  il  passaggio da un anno all'altro gli studenti dovranno avere
seguito  i  corsi indicati nel piano di studi stabilito dal consiglio
della  scuola,  superati  gli  esami  relativi  e  compiuto con esito
favorevole i tirocini prescritti.
  L'esame  finale  per  il  conseguimento  del "Diploma di assistente
sociale  ed  educatore  degli  adulti", consiste nella preparazione e
discussione  di  un elaborato scritto in cui il candidato dimostri la
sua capacita' di applicare le conoscenze acquisite.
  La  discussione  ha  luogo  davanti ad una commissione nominata dal
direttore,  che  la  presiede,  e  formata  da almeno nove membri del
consiglio  della scuola e da un rappresentante del comitato direttivo
della scuola.
  Potranno far parte della commissione relatori e correlatori esterni
al  corpo  docente,  nominati  di  volta in volta dal direttore della
scuola.
  Al  termine  del  IV  anno  gli  studenti discutono, dinanzi ad una
commissione  analoga a quella del comma precedente, una dissertazione
scritta attinente all'indirizzo professionale e di ricerca prescelto.

                         Norma transitoria.

  I diplomandi del preesistente Cepas di Roma potranno essere ammessi
a  giudizio del consiglio della scuola alla discussione della tesi di
diploma entro e non oltre l'anno accademico 1973/1974.
  Gli  ex  iscritti dello stesso Cepas, che abbiano sostenuto l'esame
finale di diploma presso di esso, potranno ottenere il corrispondente
diploma  della  scuola  previo aggiornamento scritto, presentazione e
discussione dell'elaborato gia' discusso, davanti alla commissione di
diploma di cui all'art. 374.

      Scuola di perfezionamento nelle scienze morali e sociali

  Art.  375.  -  E'  istituita  una  scuola  di perfezionamento nelle
scienze morali e sociali con lo scopo - oltre ai fini di cui all'art.
367  -  di  promuovere  in  tale  ambito  inchieste  e  studi su base
interdisciplinare,  sia  mediante  indagini  nel  campo  sia mediante
ricerche  e  discussioni di natura metodologiche e indagini puramente
dottrinali.
  A  tal  fine  e'  costituito  nell'ambito della scuola un Centro di
ricerca  per  le  scienze  morali  e sociali, che puo' articolarsi in
sezioni  per  promuovere  gli  studi  e  le  ricerche  predette,  con
particolare  riguardo  ai  problemi  che  sorgono dall'incontro delle
singole  culture  e  strutture  nazionali  sul  piano della comunita'
europea.
  In  stretta  correlazione  con  tale attivita', la scuola organizza
corsi di formazione per ricercatori scientifici.
  Essi  hanno,  di  norma,  la  durata  di  tre  anni  e  comprendono
insegnamenti  metodologici,  seminari  e tirocini per l'addestramento
alla  ricerca.  Al  loro  termine  e'  previsto  il conseguimento del
diploma    di    ricercatore    nelle   scienze   storico-morali   e,
rispettivamente, nelle scienze sociali.
  Art.  376.  -  Il  consiglio  della  scuola,  costituito  ai  sensi
dell'art. 369:

    a)  ne  designa  il  direttore, la cui nomina avviene per decreto
rettorale,  su  proposta  del  consiglio  della facolta' di lettere e
filosofia;
    b) propone, su indicazione del direttore, il vicedirettore;
    c)  nomina  su  proposta  del direttore, il presidente del centro
scegliendolo fra studiosi italiani e stranieri;
    d)  nomina,  su  proposta  del presidente del centro, i direttori
delle  eventuali  sezioni  in  cui  esso si articoli e del suo organo
scientifico, la rivista "De Homine";
    e)  approva  i  regolamenti della scuola e del centro, sentito il
suo presidente.

  Art.  377.  -  La  scuola ha un consiglio dei docenti, composto dal
direttore  che  lo  presiede,  dal  vicedirettore e dai professori ed
esperti  che  in  essa  insegnano. Il consiglio delibera sui piani di
studio  e  su  ogni  altra  questione  didattica  e  disciplinare, su
convocazione  del  direttore.  E'  riunito di diritto all'inizio e al
termine di ciascun anno di corso.
  Gli  incarichi di insegnamento annuale sono conferiti dal consiglio
della  facolta' di lettere, su proposta del direttore della scuola, a
docenti  universitari anche di altre facolta' e specialisti di alto e
riconosciuto valore delle singole materie.
  Art. 378. - Il comitato direttivo del centro e' costituito:

    a) dal presidente;
    b) dagli eventuali direttori di ricerca;
    c)  da  due  rappresentanti  di  ciascuno  degli  enti, o privati
finanziatori del centro, da questi designati;
    d)  da  altri  studiosi, anche stranieri, designati dal consiglio
della  scuola  in  numero  pari  a  quello dei componenti di cui alla
lettera c);
    e) dal direttore e dal vicedirettore della scuola.

  Art.  379.  - Sono ammessi alla scuola i laureati della facolta' di
lettere e filosofia di Roma nonche' i diplomati della scuola speciale
(Cepas), e, previo esame-colloquio di accertamento dell'idoneita', di
laureati  di  qualsiasi  facolta'  italiana  e,  in quanto le vigenti
disposizioni lo consentano, di universita' di altri paesi.
  Il perfezionando e' tenuto a includere nel proprio piano di studio,
formato  per  libera  elezione, previa discussione orientativa con la
commissione di ammissione, e modificabile nella stessa forma anche in
corso di studi:

    a) almeno cinque insegnamenti annuali del corso del primo anno di
studi,  anche diversi da quelli previsti nel successivo art. 365 come
comuni,  a  condizione  che  nel corso di precedenti specializzazioni
scientifiche  ne  abbia  seguiti  altri  riconosciuti equivalenti dal
consiglio dei docenti;
    b) almeno quattro insegnamenti annuali e due seminari semestrali,
sostituibili da un quinto insegnamento annuale, nel corso del secondo
anno  di  studi:  non  piu' di un insegnamento puo' essere attinto al
gruppo diverso da quello prescelto;
    c) almeno due seminari nel corso del terzo anno di studi.

  Nei  primi  due  anni,  il  perfezionando dovra' partecipare ad una
ricerca  di  gruppo  tra  quelle  promosse  dal centro. Nel terzo, la
frequenza  della scuola puo' essere in tutto o in parte sostituita da
un  soggiorno di studio all'estero, nel quadro degli scambi culturali
da  questa  promossi  e  in  relazione  allo  scientifico soggetto di
ricerca o di dissertazione finale.
  Art. 380. - L'attivita' didattica della scuola si articola in corsi
annuali e seminari semestrali. I seminari, svolti se del caso su base
interdisciplinare  da  piu'  docenti, anche esterni alla scuola, sono
determinati  anno  per anno anche in rapporto ai programmi di ricerca
del centro. Gli incarichi per i corsi e i seminari sono conferiti dal
direttore,  sentiti  il  vicedirettore  e il presidente del centro. I
corsi annuali sono i seguenti:

  1° Anno (comune):
    1)   Teorie   critiche  della  societa'  contemporanea  (o  altro
equivalente di filosofia morale);
    2) Metodologia delle scienze sociali;
    3) Sociologia e storia delle istituzioni;
    4) Psicologia sociale;
    5) Statistica e demografia.

  2° Anno (gruppo di scienze storico-morali):
    6) Tecniche della ricerca storica;
    7) Teoria e critica dei valori;
    8) Etica applicata;
    9) Antropologia culturale moderna;
    10) Sociologia della conoscenza;
    11) Teoria e critica dell'ideologia;
    12) Teorie del diritto e dello Stato;
    13) Sociologia della letteratura e dell'arte;
    14) Sociologia e storia della religione;
    15) Storia del folklore;
    16) Geografia storica;
    17) Storia costituzionale;
    17-bis) Storia dell'economia moderna e contemporanea.

  2° Anno (gruppo di scienze sociali):
    18) Storia del pensiero sociologico;
    19) Storia sociale moderna;
    20) Geografia sociale;
    21) Antropologia culturale;
    22) Matematica per le scienze sociali;
    23) Sociologia comparata europea;
    24) Istituzioni politiche europee comparate;
    25) Modellistica dello sviluppo economico;
    26) Sociologia economica;
    27) Comunicazioni di massa;
    28) Tecniche della ricerca sociale.
    Gli  insegnamenti  di  cui  ai numeri 1)-5), 6)-7), 18)-19) hanno
carattere costitutivo.

  Art. 381. - Le prove di esame consistono in un colloquio al termine
di  ciascuno dei primi due anni, attinente sia ai corsi e ai seminari
seguiti,  sia  alle ricerche cui ha collaborato lo specializzando. La
commissione  esaminatrice  e'  composta  dai  docenti dei corsi e dei
seminari interessati.
  La  prova  finale  per  il conseguimento del diploma di ricercatore
consiste nella discussione dei risultati di una ricerca individuale o
di gruppo intrapresa dallo specializzando nel corso del terzo anno su
uno schema concordato con il direttore della scuola e con un docente,
a coronamento del piano individuale di studi.
  La  commissione  e'  formata  dal  direttore,  che  la presiede, da
quattro docenti della scuola da lui designati, tra i quali quello che
ha  seguito  la  ricerca  in  veste  di  relatore; dal presidente del
centro,  che  puo' farsi sostituire dal direttore di una sezione; dal
vicedirettore  con  funzioni  anche di segretario. I risultati devono
avere  piena  dignita'  scientifica  ed  essere  degni  di stampa; e'
riservato  al  centro  entro un anno dalla discussione, il diritto di
inserirli nelle sue pubblicazioni.
  Art.  382.  -  La  scuola,  anche  di  concerto con enti pubblici e
privati,  puo' istituire nell'ambito del centro corsi biennali per il
conseguimento  di diplomi di pianificatore sociale, di amministratore
sociale,   di   tecnico   laureato  nell'universita',  o  nell'ambito
dell'insegnamento   secondario.  Il  regolamento  di  tali  corsi  e'
approvato  dal  consiglio  della  scuola  su  proposta  del  comitato
direttivo del centro.
  Esso deve in ogni caso prevedere:

    a)  che  non  meno  della  meta'  degli  insegnamenti obbligatori
annuali,  in  numero  comunque non inferiore a cinque, sia scelto fra
quelli indicati nell'art. 380;
    b) che, in ogni caso i corsi e i seminari scelti fra quelli della
scuola   siano   riconosciuti   come  validi  in  caso  di  ulteriore
proseguimento  degli  studi  per  il  conseguimento  del  diploma  di
ricercatore;
    c)  che  la  commissione  di  ammissione  di cui all'articolo 379
determini  in  tal  caso l'anno al quale iscrivere lo specializzando,
ferma  restando la libera elezione da parte di quest'ultimo del piano
di studi e di ricerche da seguire.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                                               MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1972
  Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 44. - VALENTINI