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LEGGE COSTITUZIONALE 23 febbraio 1972, n. 1

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.

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Testo in vigore dal: 22-3-1972
    La Camera dei deputati ed il  Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
    Nessuna  richiesta  di   referendum   costituzionale   e'   stata
presentata; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
 
  Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3  dello  Statuto  della
Regione siciliana sono sostituiti dai seguenti: 
  "L'Assemblea regionale e' eletta per cinque anni. 
  Le elezioni  della  nuova  Assemblea  regionale  sono  indette  dal
presidente  della  Regione,  non  meno  di  trenta  e  non  piu'   di
quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e  per  un
giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza  del
quinquennio stesso. 
  La  nuova  Assemblea  si  riunisce  entro  i  venti  giorni   dalla
proclamazione degli  eletti  su  convocazione  del  presidente  della
Regione in carica. 
  I deputati regionali rappresentano l'intera Regione".