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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. 12

Rettifica di errore nel testo promulgato della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente "Disciplina dell'attività sementiera".

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Testo in vigore dal: 9-3-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente "Disciplina
dell'attivita' sementiera";
  Vista  l'attestazione  del  Presidente  del Senato della Repubblica
dalla  quale  risulta  che  il  testo  promulgato di detta legge, per
quanto  concerne  l'allegato n. 3, non e' conforme a quello approvato
dai due rami del Parlamento;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il  testo  promulgato  dell'allegato  n.  3 della legge 25 novembre
1971,  n.  1096,  e'  rettificato,  in conformita' al testo approvato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:

                                                        ALLEGATO N. 3

          SIGNIFICATO DEI TERMINI TECNICI USATI NELLA LEGGE

                     Caratteristiche secondarie
                              (Art. 20)

  Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varieta' ed
a   distinguerla  dalle  altre  varieta'  simili,  le  cui  eventuali
modificazioni,  tuttavia,  non incidono sulle qualita' principali del
vegetale.

                      Cartellino del produttore
                         (Articoli 11 e 17)

  E'  l'attestato  unito  alla  confezione  della  semente  in cui il
produttore   rende  noti  i  requisiti  della  semente  stessa  e  ne
garantisce la rispondenza.

                        Cartellino ufficiale
                       (Articoli 12, 22 e 41)

  E'  l'attestato  unito  alla confezione della semente in cui l'ente
pubblico  di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa e'
stata  sottoposta  ai  controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti
prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

                         Categoria "di base"
              (Articoli 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40)

  La  definizione  di  categoria  "di base" e' contenuta nell'art. 7,
lettera a).

                       Categoria "certificata"
                        (Articoli 7, 12 e 40)

  La definizione di categoria "certificata" e' contenuta nell'art. 7,
lettera b).

                       Categoria "commerciale"
                        (Articoli 7, 8 e 38)

  Per  i  prodotti  sementieri  di  piante  erbacee la definizione e'
contenuta nell'art. 7, lettera c).
  Per  le  sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa
definizione e' contenuta nell'art. 8.

                       Categoria "originaria"
                              (Art. 8)

  La  definizione di categoria "originaria" e' contenuta nell'art. 8,
lettera a).

                             Costitutore
                        (Articoli 7, 9 e 19)

  E'  la  persona  o  l'ente che ha ottenuto una particolare varieta'
vegetale  stabile  ed  omogenea  che  si  distingue  per  uno  o piu'
caratteri dalle altre varieta' esistenti.

                       Generazioni precedenti
            destinate alla produzione sementiera di base
                              (Art. 37)

  Sono  materiali  normalmente non posti in commercio ma prodotti dal
costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi "di
base".

                           (Germinabilita)
                       (Articoli 11, 14 e 17)

  E'  la  percentuale  di una certa quantita' di semi puri che, posta
nelle adatte condizioni ambientali, germina.
  Poiche'  questa  caratteristica varia con il passare del tempo, per
ciascuna specie e' ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il
quale la germinabilita' deve essere con sicurezza garantita.

                               Ibridi
                              (Art. 19)

  Sono  sementi  derivanti  da  incroci  di due o piu' varieta' della
stessa specie di vegetale.

                Istituti di ricerca e sperimentazione
                          (Articoli 2 e 28)

  Sono  gli  istituti  pubblici  istituiti e regolati dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318.

                              Miscugli
                      (Articoli 6, 10, 11 e 39)

  La  definizione  di  miscuglio  e' quella contenuta nel primo comma
dell'art. 10.

                         Prodotti sementieri
(Articoli  1,  2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38 e
                                 44)

  Ai  fini della presente legge, per prodotti sementieri si intendono
quelli previsti all'art. 1.

                        Produttori di sementi
                          (Articoli 4 e 5)

  Sono  le  imprese  che lavorano le sementi e gli altri materiali di
moltiplicazione    selezionandoli,   depurandoli   dalle   scorie   e
confezionandoli per il commercio.

                               Purezza
                       (Articoli 11, 14 e 17)

  E'  la  percentuale in peso del seme della varieta' contenuta in un
lotto  o  in una confezione. Le impurita' sono costituite da sostanze
inerti e semi di altre specie o varieta'.

                     Sementi di varieta' locali
                              (Art. 25)

  Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata.
Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico
in cui crescono. Il termine scientifico e' "ecotipi".

                         Varieta' sintetiche
                              (Art. 19)

  Sono varieta' risultanti dalla progenie di un certo numero di linee
liberamente fecondatesi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1972

                                LEONE

                                                     NATALI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO