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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1114

Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.

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Testo in vigore dal: 12-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  scadenza  del  decennio  previsto  dall'articolo  70, secondo
comma,  della  legge  costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, il fondo
destinato  alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato
per un ulteriore periodo di anni dieci.
  Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli
appositi  stanziamenti  iscritti  nei  bilanci  delle amministrazioni
interessate,  provvede  il  Commissario  del  Governo  nella  regione
Friuli-Venezia   Giulia,   su  parere  conforme  di  una  commissione
costituita  nei  modi  indicati  nell'articolo 70, terzo comma, della
suddetta legge costituzionale.
  Per  la  utilizzazione  delle  somme  stanziate sul fondo di cui al
primo  comma  del  presente  articolo  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine
del  1971, cui tali disposizioni si riferiscono, e' sostituito con il
nuovo termine di durata del fondo.