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LEGGE 11 dicembre 1971, n. 1107

Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia.

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Testo in vigore dal: 8-1-1972
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere  dall'esercizio  finanziario  1971  e'  autorizzata  la
concessione di un contributo  annuo  di  lire  50  milioni  a  favore
dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose  in  Italia
di Bologna. 
  Tale contributo sara' destinato, mediante l'Istituto per le scienze
religiose promosso dall'Associazione,  allo  sviluppo  della  ricerca
biblica, patristica, storica e teologica  e  all'aggiornamento  della
relativa biblioteca specializzata, aperta a tutti gli studiosi. 
  Il Ministero  della  pubblica  istruzione  sovraintendera'  a  tale
utilizzazione mediante l'Universita' di Bologna e la  sovraintendenza
ai beni librari per l'Emilia-Romagna.