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LEGGE 26 ottobre 1971, n. 1099

Tutela sanitaria delle attività sportive.

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Testo in vigore dal: 22-3-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tutela  sanitaria  delle attivita' sportive spetta alle regioni
che  la  esercitano secondo un programma le cui finalita' e contenuti
corrisponderanno  ai  criteri  di massima fissati dal Ministero della
sanita' con il concorso delle regioni stesse.
  In  attesa  che  le regioni esercitino le competenze previste dagli
articoli 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela
sanitaria  di  coloro  che  praticano  attivita'  sportive  spetta al
Ministero  della  sanita',  che  si  avvale  della collaborazione del
Comitato olimpico nazionale italiano.