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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2019)
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Testo in vigore dal: 20-12-1972
al: 9-4-2019
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli  impianti
alimentati con gas combustibile per uso  domestico  ed  usi  similari
devono essere realizzati secondo le  regole  specifiche  della  buona
tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.