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LEGGE 3 novembre 1971, n. 1059

Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni.

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Testo in vigore dal: 1-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  benefici  fiscali  di  cui  alla  legge 6 agosto 1954, n. 604, e
successive  integrazioni  e  modificazioni,  si  applicano anche alle
compravendite  che  avvengono  tra  parenti  fino al terzo grado, che
facciano  parte  anche  dello  stesso  nucleo  familiare,  sempreche'
sussistano  a  favore  dell'acquirente  i  requisiti  stabiliti dalle
surrichiamate disposizioni legislative.
  Tra  gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge
6  agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di
trasferimento  della  proprieta'  con  la costituzione di vitalizio a
favore del venditore.
  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente articolo non possono essere
concesse  in  via  di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a
titolo definitivo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 novembre 1971

                               SARAGAT

                                                      COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO