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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1056

Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 31-12-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per un periodo di due anni  a  partire  dal  1  gennaio  1972,  per
l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si  applicano  le
disposizioni previste dalla lettera e)  della  tabella  annessa  alla
legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai  periodi  minimi  di
comando e di attribuzioni  specifiche,  previste  dalla  colonna  III
della stessa tabella.