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LEGGE 25 novembre 1971, n. 1041

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1978)
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vigente al 22/08/1978
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  • GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
    NON AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI
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    AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AUTORIZZATE
    DA LEGGI SPECIALI
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Testo in vigore dal: 30-12-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutte  le  somme  -  comprese quelle che affluiscono a contabilita'
speciali   od  a  particolari  gestioni  -  che  indipendentemente  o
separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite
sotto   qualsiasi   denominazione   o   a   qualsiasi   titolo  dalle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento
di  compiti istituzionali diretti o indiretti, nonche' dai dipendenti
delle   Amministrazioni  stesse,  nell'espletamento  del  servizio  o
comunque  in  relazione  al servizio anche se al di fuori del normale
orario  di  ufficio - qualora la loro percezione dia luogo a gestioni
fuori  bilancio  -  devono  essere  versate  in tesoreria nel termine
inderogabile  di  trenta  giorni,  con  imputazione al capitolo dello
stato  di  previsione  dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al
nuovo  capitolo  da  istituire appositamente, qualora la natura delle
entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli gia' esistenti.
  Per  le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo
e  i  loro  dipendenti,  i  versamenti  delle somme indicate al comma
precedente  debbono  essere eseguiti in tesoreria con le modalita' ed
entro i termini predetti.