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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1036

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1972)
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Testo in vigore dal: 25-7-1972
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Le   disposizioni  per  l'attuazione  della  riforma  tributaria,
prevista  dalla  legge  9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II,
III,  IV  e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai
numeri  14  e  15  dell'articolo  10,  ai  numeri  2,  3,  4,  5 e 14
dell'articolo  11,  al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed
all'ottavo  comma  dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in
vigore il 1 gennaio 1973.
  Le  disposizioni  previste  dalla  legge  9  ottobre  1971, n. 825,
relative  al  punto  I, dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle
previste  dai  numeri  3  e  4  dell'articolo  9  della stessa legge,
entreranno  in  vigore  il  1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti
della  fissazione  dei  redditi  relativi  al periodo d'imposta 1973,
l'obbligo  della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi
da  effettuarsi  nei  termini  e  con le modalita' previsti nel testo
unico  delle  leggi  sulle imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
  Le  altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825,
entreranno  in  vigore  alla  data  che  sara' stabilita nei relativi
decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974)).