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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
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vigente al 04/05/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2019
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi  di
giustizia amministrativa di primo grado. 
  Le loro circoscrizioni sono regionali  e  comprendono  le  province
facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede  nei  capoluoghi
di regione. 
  Nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria,  Sicilia  sono
istituite sezioni staccate, le  cui  sedi  e  le  cui  circoscrizioni
saranno stabilite nelle norme  di  attuazione  della  presente  legge
previste nell'articolo 52. (19) 
  Una sezione staccata con ordinamento  speciale  e'  pure  istituita
nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla  sua
disciplina si provvede con altra legge. 
  Il tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  ha  ((cinque))
sezioni con sede a Roma. (19) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 18, comma  2,  alinea)
che le presenti modifiche decorrono dal 1° luglio 2015.