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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 906

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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Testo in vigore dal: 28-11-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio
decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  L'art.  138,  relativo  all'elenco delle scuole di specializzazione
annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso
che  la  scuola  in  "Clinica  delle  malattie  nervose e mentali" e'
soppressa   e   sostituita   con   l'istituzione   delle   scuole  di
specializzazione in "Psichiatria" e in "Neurologia".
  Gli   articoli   184,  185,  186,  187  relativi  alla  "Scuola  di
specializzazione  in  clinica  delle malattie nervose e mentali" sono
abrogati e sostituiti dai seguenti:

              Scuola di specializzazione in psichiatria

  Art.  184.  -  La  scuola  di specializzazione in psichiatria ha la
durata di quattro anni.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
    Anatomia e istologia del sistema nervoso;
    Fisiologia del s.n.;
    Biochimica del s.n.;
    Genetica (elementi);
    Psicologia generale;
    Psicopatologia (1°);
    Semeiotica psichiatrica.
  2° Anno: (internato in neurologia):
    Anatomia e istologia patologica del s.n.;
    Semeiotica neurologica;
    Patologia speciale e diagnostica neurologica;
    Neuro-radiologia;
    Endocrinologia e neurologia vegetativa;
    Elettroencefalografia.
  3° Anno:
    Patologia speciale psichiatrica;
    Psicopatologia (2°);
    Clinica psichiatrica (1°);
    Psicologia clinica e psicodiagnostica;
    Psico-farmacologia;
    Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
    Esami di laboratorio.
  4° Anno:
    Clinica psichiatrica (2°);
    Terapia psichiatrica generale;
    Psicoterapia;
    Neuropsichiatria infantile;
    Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
    Psichiatria  sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi
mentale).
  Art. 185. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per
il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica, sede della scuola.
  Tale internato potra': essere ridotto a non meno di 4 mesi all'anno
per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.
  L'internato  e'  obbligatorio  per  il  20 anno in neurologia (sede
della  scuola)  per  l'intero  anno scolastico salvo per i medici che
prestino  regolare  servizio  in  ospedale  psichiatrico  per i quali
potra'  essere  ridotto  a  non  meno  di  mesi 6, e per i medici che
prestino  regolare  servizio  in  un  reparto neurologico per i quali
potra' essere ridotto a non meno di mesi 4.
  Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.
  Ammissione per titoli ed esame.
  Per  gli  specialisti  in  neurologia,  neuropsichiatria  infantile
potra' esservi abbuono di due anni.
  Un  anno  di  abbuono per gli specialisti in altre materie - affini
(psicologia, medicina generale, neurochirurgia).
  Tali  abbuoni  possono  essere  concessi  solo  dopo  aver superato
l'esame di ammissione.
  Tutti  gli  abbuoni  di  cui  sopra  sono  concessi  a giudizio del
direttore della scuola.
  Alla  scuola  di  specializzazione  in  psichiatria  possono essere
ammessi venti iscritti per i quattro anni di corso.

              Scuola di specializzazione in neurologia

  Art.  186.  -  La  scuola  di  specializzazione in neurologia ha la
durata di quattro anni.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      Anatomia e istologia del sistema nervoso;
      Fisiologia del s.n.;
      Biochimica del s.n.;
      Genetica (elementi);
      Psicologia generale;
      Psicopatologia;
      Semeiotica psichiatrica.
    2° Anno:
      Anatomia e istologia patologica del s.n.;
      Semeiotica neurologica;
      Patologia speciale diagnostica neurologica (1°);
      Neuroradiologia;
      Endocrinologia e neurologia vegetativa.
    3° Anno:
      Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
      Clinica neurologica (1°);
      Elettroencefalografia;
      Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
      Neuro-oftalmologia;
      Neuro-otologia;
      Esami di laboratorio.
    4° Anno:
      Clinica neurologica e terapia (2);
      Neurochirurgia;
      Teoria e clinica della riabilitazione;
      Neuro-traumatologia   anche   sotto  l'aspetto  della  medicina
legale;
      Neurologia in rapporto alla patologia internistica.
  Art. 187. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel
secondo,  terzo  e  quarto  anno  in  clinica  neurologica sede della
scuola.  Tale  internato  potra'  essere  ridotto  a non meno di mesi
quattro  per  anno  per  i  medici  che prestino regolare servizio in
reparto neurologico.
  Internato  obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria
nel 1° anno.
  Tale  internato  potra'  essere  ridotto a non meno di mesi 6 per i
medici  che  prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di
mesi 4 per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.
  Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.
  Ammissione  per titoli ed esame. Un abbuono di anni due puo' essere
concesso  agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile
e neurochirurgia.
  Un  anno  di  abbuono  per gli specialisti in altre materie affini,
(medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).
  Gli  abbuoni  possono  essere  concessi  solo superando un esame di
ammissione.
  Tutti  gli  abbuoni  di  cui  sopra  sono  concessi  a giudizio del
direttore della scuola.
  Alla  scuola  di  specializzazione  in  neurologia  possono  essere
ammessi venti iscritti per i quattro anni di corso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 agosto 1971

                               SARAGAT

                                                               MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1971
  Atti del Governo, registro n. 245, foglio - n. 13. - CARUSO