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DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1971, n. 854

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 dicembre 1971, n. 1039 (in G.U. 14/12/1971, n.315).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1980)
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Testo in vigore dal: 15-12-1971
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico di leggi per imposta di fabbricazione sugli
spiriti,  approvato  con  decreto  ministeriale  8  luglio 1924, e le
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1948,  n. 1200, convertito in
legge,  con  aggiunte,  con  la  legge  3  dicembre  1948,  n.  1388,
concernente,  tra  l'altro,  modificazioni  in  materia di imposta di
fabbricazione sugli spiriti;
  Visto  il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge
16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al
  regime  fiscale  degli  spiriti  per agevolare la distillazione del
  vino;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge,
con  modificazioni, con legge 16 marzo 1956, n. 108, concernente, fra
l'altro,  la disciplina della produzione e del commercio del vermut e
degli altri vini aromatizzati;
  Vista  la  legge  30  giugno  1962,  n.  991, concernente la misura
dell'abbuono  dell'imposta  di  fabbricazione sullo spirito impiegato
nella preparazione dei vini vermut e marsala;
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge
con  la  legge  18  dicembre 1970, n. 1034, concernente, fra l'altro,
modificazioni al regime fiscale degli alcoli;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare il
regime fiscale degli alcoli;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  abbuoni previsti dall'art. 7 del decreto-legge 18 aprile 1950,
n.  142,  convertito  nella  legge  16  giugno  1050,  n. 331, non si
applicano all'acquavite di vino prodotta dal 1 novembre 1971.
  ((Il  periodo minimo di invecchiamento dell'acquavite di vino posta
in commercio con denominazione brandy, stabilito dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nel
comma aggiunto con l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e'
ridotto ad un anno)).