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LEGGE 28 ottobre 1970, n. 1505

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.

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Testo in vigore dal: 7-11-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  sul  commercio  di  transito  dei  Paesi senza litorale,
adottata a New York l'8 luglio 1965.