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LEGGE 21 giugno 1971, n. 816

Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.

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Testo in vigore dal: 28-10-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Presidente della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  la
convenzione   attinente   alla   legge   uniforme    sulla    vendita
internazionale di beni mobili e la convenzione attinente  alla  legge
uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale  di
beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.