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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1498

Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-9-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art. 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la
fissazione  delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di
birra;
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  sanita', di concerto con i
Ministri   per   l'industria,   il  commercio  e  l'artigianato,  per
l'agricoltura e le foreste e per le finanze;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Le  caratteristiche  analitiche  e  i requisiti dei diversi tipi di
birra sono cosi' stabiliti:
    Acidita' totale:
      la  birra  normale  non  deve superare i ml 35 NaOH N/10 per ml
100;
      la  birra  speciale  non deve superare i ml 40 NaOH N/10 per ml
100;
      la  birra  doppio malto non deve superare i ml 45 NaOH N/10 per
ml 100.
    Acidita' volatile:
      la birra normale non deve superare i ml 7 NaOH N/10 per ml 100;
      la  birra  speciale non deve superare i ml 8,5 NaOH N/10 per ml
100;
      la  birra doppio malto non deve superare i ml 10 NaOH N/ 10 per
ml 100.
    Anidride carbonica:
      la  birra  dei tipi normale, speciale e doppio malto deve avere
un  contenuto  non  inferiore  a g. 0,3 per ml 100 e un contenuto non
superiore a g. 1 per ml 100.
    Ceneri:
      la birra normale deve avere un contenuto massimo di g. 0,45 per
ml 100;
      la  birra  speciale  deve avere un contenuto massimo di g. 0,55
per ml 100;
      la  birra  doppio  malto  deve avere un contenuto massimo di g.
0,65 per ml 100.
    Alcool:
      la  birra  normale deve avere un contenuto non inferiore a ml 3
per ml 100;
      la  birra  speciale  deve avere un contenuto non inferiore a ml
3,5 per ml 100;
      la  birra  doppio malto deve avere un contenuto non inferiore a
ml 4 per ml 100.
      la  birra  posta  in  vendita  come  analcolica  deve  avere un
contenuto  in  alcool non superiore a 1 ml per 100 ml, ferme restando
le  caratteristiche  di cui all'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n.
1354.
    Limpidita':
      la birra e' limpida quando la sua torbidita' non supera il n. 2
della scala standard di torbido di formazina;
      la  determinazione  si  esegue  con  le modalita' descritte nei
metodi ufficiali di analisi della birra.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - MARIOTTI - GAVA
                                                     - NATALI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1971
  Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 151. - PASQUALUCCI