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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 1497

Riordinamento di istituti tecnici agrari a decorrere dal 1° ottobre 1970.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-9-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduta  la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul   riordinamento
dell'istruzione media tecnica; 
  Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il  testo
unico della legge comunale e provinciale; 
  Veduto il regio  decreto-legge  21  settembre  1938,  numero  2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente tra l'altro,
norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; 
  Veduto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  settembre
1961, n. 1222, relativo agli orari e  ai  programmi  di  insegnamento
negli istituti tecnici; 
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282,  sul  riordinamento  dei
servizi di vigilanza contabile e delle  carriere  del  personale  non
insegnante delle scuole e degli  istituti  di  istruzione  tecnica  e
professionale e dei convitti annessi; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n.
508, relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per  gli
istituti tecnici agrari statali; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal  1°  ottobre  1970  sono  riordinati  gli  istituti
tecnici agrari di: 
    Alanno (Pescara) "P. Cuppari"; 
    Alba (Cuneo) "Umberto I"; 
    Ascoli Piceno "C. Ulpiani"; 
    Avellino "F. De Sanctis"; 
    Brescia "G. Pastori"; 
    Cagliari "Duca degli Abruzzi"; 
    Catania "F. Eredia"; 
    Catanzaro "Vitt. Emanuele II"; 
    Cesena (Forli) "G. Garibaldi"; 
    Conegliano (Treviso) "Giambattista Cerletti"; 
    Firenze; 
    Imola (Bologna) "Scarabelli"; 
    Lecce "G. Presta"; 
    Macerata "G. Garibaldi"; 
    Marsala (Trapani) "A. Damiani"; 
    Padova "Duca degli Abruzzi"; 
    Pesaro "A. Cecchi"; 
    Pescia (Pistoia); 
    Reggio Emilia "A. Zanelli"; 
    Roma "G. Garibaldi"; 
    Sassari "N. Pellegrini"; 
    Todi (Perugia) "A. Ciuffelli"; 
    Voghera (Pavia) "C. Gallini". 
  Gli istituti predetti ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 e
dei regi decreti 31 agosto 1933 numeri 2147, 2148, 2149, 2150,  2151,
2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158,  2159,  2160,  2161,  2162,
2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, sono riconosciuti come enti
dotati  di  personalita'  giuridica   e   di   autonomia   nel   loro
funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza  del  Ministero  della
pubblica istruzione.