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LEGGE 22 luglio 1971, n. 566

Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

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Testo in vigore dal: 25-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  dello Stato per il funzionamento dell'Unione
nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge
23  febbraio  1968,  n.  103,  nella  misura  di lire 100.000.000, e'
elevato, a partire dall'anno finanziario 1970, a lire 150.000.000.