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LEGGE 28 luglio 1971, n. 559

Modifica dell'articolo 5, lettera d) della legge 12 marzo 1968, n. 316, sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio.

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Testo in vigore dal: 24-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La lettera d) dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 316, e'
sostituito dalla seguente:
  "d)  avere  assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla
scuola   dell'obbligo   vigenti   al   momento   della  eta'  scolare
dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 luglio 1971

                               SARAGAT

                                                       COLOMBO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO