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LEGGE 19 luglio 1971, n. 553

Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

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Testo in vigore dal: 24-8-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  I primi due commi dell'articolo 2 della legge 1°  agosto  1959,  n.
703, vengono sostituiti dai seguenti: 
  "L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi  al  concorso
previsto dall'articolo  precedente  non  potra'  superare,  per  ogni
singolo operatore, la somma di lire 200 milioni. 
  Per le imprese in forma sociale od associate il limite puo'  essere
elevato fino a lire 400 milioni". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 luglio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                  COLOMBO - GAVA - ZAGARI 
                                  - NATALI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO