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LEGGE 19 luglio 1971, n. 475

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo.

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Testo in vigore dal: 28-7-1971
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  1  giugno  1971,  n.  290,
recante  interventi  a  favore   delle   popolazioni   di   Pozzuoli,
danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo, con le seguenti
modificazioni: 
  All'articolo 1, lettera c), le parole:  "attivita'  commerciali  ed
artigiane" sono sostituite con  le  parole:  "attivita'  commerciali,
artigiane e professionali"; 
 
  alla lettera g) dopo  la  parola:  "ripristino"  sono  aggiunte  le
parole: "di edifici pubblici e di uso pubblico"; 
 
  la lettera h) e' sostituita con la seguente: 
    "h)  alla  concessione  ai  proprietari  di  unita'   immobiliari
sgomberate, di contributi per la riparazione o per  la  ricostruzione
delle stesse nelle aree del  piano  di  cui  al  successivo  articolo
3-bis"; 
 
  dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
    "All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo,  all'impegno
della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle
opere,  nonche'  alla  concessione  dei  contributi  e   agli   altri
interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche  in
deroga ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato  regionale
alle opere pubbliche per la Campania". 
 
  All'articolo 2, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto  di
ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela  della  incolumita'
pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971 ma suscettibili  di
riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e  restauro,
anche nella fase bradisismica attuale, e' concesso un contributo pari
all'importo dei lavori strettamente necessari per la  riutilizzazione
dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un
massimo di lire 3 milioni per unita' immobiliare abitativa e  lire  1
milione per unita'  immobiliare  adibita  ad  attivita'  commerciale,
artigiana o professionale"; 
 
  il terzo comma e' soppresso. 
 
  All'articolo 3, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Il Ministero dei lavori pubblici provvede  al  trasferimento  in
altra  zona  del  territorio   comunale   delle   unita'   abitative,
commerciali, artigiane e  professionali  dello  abitato  di  Pozzuoli
interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non  suscettibili  di
organica riparazione". 
 
  Il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Le unita' abitative, commerciali, artigiane e professionali  del
rione Terra, per  i  peculiari  valori  storici  e  ambientali  dello
stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverra'  a
cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune.  Lo
Stato  provvede  alla  loro  conservazione,  fino   alla   definitiva
sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico". 
 
  Al terzo comma le parole: "Ministro per i lavori pubblici  d'intesa
con"  sono  sostituite  con  le  parole:  "provveditore  alle   opere
pubbliche per la Campania, sentita". 
 
  Gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente: 
    "Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  provveditore   alle   opere
pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziate  con  il
decreto medesimo, predispone, d'intesa con il sindaco del  comune  di
Pozzuoli, il piano delle  opere  e  degli  interventi  necessari  per
attuare i provvedimenti di cui al primo comma". 
 
  Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: 
 
                             Art. 3-bis. 
 
  "Il piano indicato al precedente articolo deve indicare: 
    1) le aree destinate alla costruzione di  case  per  i  fini  del
presente decreto; 
    2) le  opere  pubbliche  indispensabili  alla  funzionalita'  dei
relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate. 
  Il piano deve utilizzare  le  zone  gia'  destinate  alla  edilizia
economica e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli,  ai
sensi  della  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  con  i   successivi
adeguamenti in dipendenza delle  esigenze  derivanti  dall'attuazione
del presente decreto". 
 
  All'articolo 5, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Il Provveditorato  alle  opere  pubbliche  per  la  Campania  e'
autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella  citta'
di Pozzuoli, gli immobili e le  relative  aree  di  sedime,  compresi
nell'elenco  o  nel  perimetro  di  cui  all'articolo  3,  nonche'  a
procedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si
ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche  e  di  incolumita'
pubblica". 
  Il terzo ed il quarto comma sono soppressi. 
 
  All'articolo 6, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Le aree risultanti dalle demolizioni passano  a  far  parte  del
patrimonio comunale con il vincolo della  inedificabilita'  salva  la
eventuale utilizzazione per edifici di  interesse  pubblico  previsti
dal piano regolatore generale"; 
 
  al secondo comma, le parole: "piano di zona", sono  sostituite  con
le parole: "piano di cui al precedente articolo 3-bis". 
 
  All'articolo 7, al primo comma le  parole:  "piano  di  zona"  sono
sostituite con le  parole:  "piano  di  cui  al  precedente  articolo
3-bis"; 
 
  dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
    "Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi  delle  lettere
a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario  deve
essere detratta l'indennita' di espropriazione determinata in base al
precedente articolo 4"; 
 
  il secondo comma e' sostituito con i seguenti: 
    "Il  contributo  medesimo  e'  concesso  a  ciascun  proprietario
limitatamente alla prima  unita'  immobiliare  destinata  ad  uso  di
abitazione. Per le altre unita', oltre la prima, destinate  del  pari
ad uso di abitazione, il contributo  e'  concesso,  per  ciascuna  di
esse, entro il limite  massimo  di  lire  5  milioni.  Il  contributo
complessivo non potra',  comunque,  eccedere  la  somma  di  lire  18
milioni. 
  Per le unita' immobiliari che in virtu' della disposizione  di  cui
al precedente comma non possono godere del contributo  statale  viene
corrisposta unicamente la relativa indennita' di espropriazione"; 
 
  all'ultimo comma, le parole: "piano di zona", sono  sostituite  con
le parole: "piano di cui al precedente articolo 3-bis". 
 
  All'articolo  8,   secondo   comma,   dopo   le   parole:   "unita'
immobiliari", sono aggiunte le parole: "riunendosi in cooperative o". 
 
  All'articolo 9, primo comma, dopo le  parole:  "della  approvazione
del progetto", sono aggiunte le  parole:  "e  della  concessione  del
contributo"; 
 
  al secondo comma, le parole: "piano di zona", sono  sostituite  con
le parole: "piano di cui al precedente articolo 3-bis". 
 
  All'articolo 11, il primo e il secondo comma sono sostituiti con  i
seguenti: 
    "Gli  alloggi  ed  i  locali  costruiti  ai  sensi  dell'articolo
precedente sono dati in consegna all'Istituto autonomo  per  le  case
popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto  previsto  dalla
lettera b) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per essi  una
contabilita' separata e sono assegnati  esclusivamente  in  locazione
semplice dal  consiglio  di  amministrazione  dello  stesso  istituto
integrato con tre rappresentanti del comune di  Pozzuoli  eletti  dal
consiglio comunale con voto  limitato  a  due  e  dei  quali  uno  in
rappresentanza delle minoranze e  con  tre  rappresentanti  designati
dalle locali organizzazioni sindacali piu' rappresentative. 
  In deroga alle vigenti norme i criteri per  la  determinazione  del
canone  di   locazione,   nonche'   i   requisiti   degli   aspiranti
all'assegnazione degli alloggi e dei locali per la  formazione  della
graduatoria, sono determinati dal  Ministro  per  i  lavori  pubblici
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
dando  la  precedenza  alle  famiglie  meno  abbienti   che   avevano
l'alloggio negli immobili sgomberati  in  dipendenza  dell'attuazione
del presente decreto". 
 
  All'articolo 12, primo comma, dopo le  parole:  "presente  decreto"
sono aggiunte le parole: "da realizzarsi nell'ambito del piano di cui
al precedente articolo 3-bis". 
 
  All'articolo 14, al secondo comma,  dopo  le  parole:  "i  progetti
esecutivi delle opere" e' aggiunta la parola: "sono"; 
 
  alla fine del secondo comma sono aggiunte le parole: "e dal sindaco
di Pozzuoli". 
 
  All'articolo    15,    secondo    comma,    le    parole:    "forma
pubblico-amministrativa"  sono  sostituite  con  le  parole:   "forma
pubblica amministrativa". 
 
  All'articolo 17, primo comma, dopo la parola:  "etnografico",  sono
aggiunte le parole: "con la possibilita' di ristrutturare all'interno
dello stesso, a mezzo di interventi pubblici,  nuclei  abitativi  nei
limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza  e  di  dotazione  dei
servizi"; 
 
  al secondo comma, i nn. 1), 2), 3)  e  5)  sono  sostituiti  con  i
seguenti: 
    "1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede; 
    2) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, o da un
suo delegato; 
    3) dal sovrintendente ai  monumenti  e  dal  sovrintendente  alle
antichita' della Campania, o da loro delegati; 
    5) da un esperto in materia urbanistica designato dal  presidente
della giunta regionale"; 
 
  alla fine del secondo comma, dopo il n. 7), e' aggiunto il seguente
numero: 
    "8)  dal  presidente  dell'Azienda  di  soggiorno  e  turismo  di
Pozzuoli"; 
 
  all'ultimo  comma,  le  parole:  "del   progetto   vincente"   sono
sostituite con le parole: "del progetto o dei progetti vincenti". 
 
  All'articolo 19, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Il Ministro per i lavori pubblici e'  autorizzato  a  provvedere
nei  limiti  degli  stanziamenti  di  cui  al  presente  decreto   al
ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico  e  dei  servizi  di
fognature ed acquedotti  del  centro  urbano  di  Pozzuoli,  ed  agli
interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici  circostanti
l'abitato   nonche'   all'adeguamento   delle   strutture    portuali
conseguente al sollevamento del suolo". 
 
  All'articolo 21, primo comma, la parola: "Napoli" e' sostituita con
la parola: "Pozzuoli"; 
 
  al terzo comma dopo le parole: "a regolarne i rapporti di reciproca
collaborazione con" sono aggiunte le parole: "Il Consiglio  nazionale
delle ricerche e"; 
 
  alla  fine  del  quinto  comma  sono  aggiunte  le   parole:   "due
rappresentanti del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  esperti  in
vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli". 
 
  All'articolo 22, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Le domande, gli atti,  i  provvedimenti,  i  contratti  comunque
relativi   all'attuazione   del   presente   decreto   e    qualsiasi
documentazione diretta a conseguire  i  benefici  sono  esenti  dalle
imposte  di  bollo,  di  registro  ed  ipotecarie,  dalle  tasse   di
concessione  governativa,  dai  diritti  catastali,   nonche'   dagli
emolumenti dovuti ai conservatori  dei  registri  immobiliari  e  dai
tributi speciali previsti dalla tabella A, titolo  I,  allegata  alla
legge 28 ottobre 1970, n. 777"; 
 
  dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
    "Per conseguire le esenzioni tributarie  stabilite  dal  presente
articolo  i  contribuenti   devono   presentare   una   dichiarazione
rilasciata in carta semplice dall'amministrazione statale competente,
attestante che l'atto o il contratto e' posto in essere per i fini di
cui al presente decreto". 
 
  All'articolo 25, primo comma, dopo le parole: "e 22 luglio 1966, n.
613", sono aggiunte le parole: "e dei pescatori". 
 
  All'articolo 32, dopo la parola: "Napoli", sono aggiunte le parole:
"e del servizio autolinea urbana di Pozzuoli". 
 
  All'articolo 33, il primo comma e' sostituito con il seguente: 
    "La  riscossione  dei  tributi,  nonche'  delle   sovrimposte   e
addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4  marzo  1970,  n.
451818, che risultino dovuti dai contribuenti,  sara'  effettuata,  a
partire dalla scadenza di giugno 1972, in  ventiquattro  rate,  senza
applicazione delle maggiorazioni  previste  dalle  leggi  21  ottobre
1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 luglio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                  COLOMBO-RESTIVO-GAVA 
                                  - PRETI - LAURICELLA 
                                  - DONAT-CATTIN - 
                                  - FERRARI AGGRADI - 
                                  GIOLITTI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO