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LEGGE 24 giugno 1971, n. 447

Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

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Testo in vigore dal: 1-8-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  abolito  il  diritto  per  i servizi amministrativi sulle merci
importate  dall'estero,  istituito  con legge 15 giugno 1950, n. 330,
quando  le  merci  stesse  rispondano alle condizioni richieste dalle
disposizioni  relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e
delle  tasse  di  effetto  equivalente  tra  gli  Stati  membri delle
Comunita'  europee  istituite  con i trattati ratificati con leggi 25
giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.
  La  disposizione  del precedente comma si applica alle merci per le
quali  la  relativa  dichiarazione  d'importazione e' stata accettata
successivamente al 30 giugno 1968.