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LEGGE 8 giugno 1971, n. 440

Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

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Testo in vigore dal: 9-7-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4
luglio  1967,  n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di
grano  duro  e  la  pasta con l'impiego di uova possono contenere una
percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la
pasta  di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego
di uova.