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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 1475

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-7-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Dopo  l'art.  194  sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione  della  scuola  per  tecnici di cardiologia (scuola
diretta a fini speciali) della durata di due anni.

                  Scuola per tecnici di cardiologia

  Art.  195. - Presso l'istituto di clinica medica generale e terapia
medica  funziona  una  scuola  per  tecnici  di cardiologia, la quale
conduce al conseguimento di un diploma di tecnico di cardiologia.
  Il  direttore  della  scuola  viene  designato  di anno in anno dal
consiglio di facolta' e puo' essere confermato.
  Il  personale  insegnante e' nominato di anno in anno dal consiglio
di facolta' su proposta del direttore della scuola e viene scelto fra
il personale universitario e i cultori della materia.
  Art.  196.  -  La scuola per tecnici di cardiologia ha la durata di
due anni accademici, con frequenza obbligatoria.
  Art.  197.  - Sono ammessi alla scuola per tecnici di cardiologia i
cittadini  italiani  in possesso di licenza di scuola media inferiore
con  eta'  minima  di  anni  16  ed  eta'  massima di anni 25, con le
maggiorazioni di legge.
  I  posti  previsti  sono  in  numero  di 12 e qualora i concorrenti
dovessero  superare  questa cifra, la scelta sara' operata a mezzo di
concorso per titoli ed esami.
  Art.  198.  - L'ammontare della tassa di iscrizione alla scuola per
tecnici  di  cardiologia  e'  di L. 20.000 (ventimila) annue; nessuna
altra tassa, sopratassa o contributo verra' richiesto agli iscritti.
  Art.   199.  -  Gli  insegnamenti  previsti  presso  la  scuola  di
qualificazione professionale per tecnici cardiologici, sono:
    1° Anno:
      Tecnica elettrocardiografica;
      Tecnica fonocardiografica.
    2° Anno:
      Tecnica di attrezzatura, manutenzione ed uso di apparecchiature
elettrocardiografiche,  fonocardiografiche,  fotopletismografiche  ed
oscillografiche;
      Tecnica emodinamica;
      Tecnica di emogasanalisi;
      Tecnica di biochimica cardiologica;
      Elementi tecnici di assistenza ai centri di monitoraggio.
  Art.   200.   -   Il  profilo  degli  allievi  e'  accertato  dagli
insegnamenti  durante il corso e mediante una prova finale d'esame al
termine di esso.
  Il   diploma   di   cui  all'art.  195  verra'  rilasciato  a  cura
dell'Universita' di Modena.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1970

                               SARAGAT

                                                               MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1971
  Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 143. - VALENTINI