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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1970, n. 1458

Ripartizione di sette posti di professore universitario di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1970-71, per il raddoppiamento di cattedre già esistenti.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-6-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce,
tra  l'altro,  per  l'anno  accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi
posti di professore universitario di ruolo destinati:
    nella  misura  del  5  per cento per le esigenze delle facolta' e
scuole delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria
istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
    nella  misura almeno del 30 per cento della restante parte per il
raddoppiamento delle cattedre di ruolo gia' esistenti;
    nella  misura  del  10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra,
per  l'assegnazione  alle facolta' e scuole che richiedono l'apertura
del    concorso   per   quelle   discipline   che   siano   impartite
continuativamente per incarico da almeno nove anni;
    per  la  restante  parte,  per  la ripartizione fra le facolta' e
scuole per il normale incremento degli organici;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970,
n.   407,   con  il  quale  sono  stati  ripartiti  tra  le  facolta'
universitarie  19  posti di professore di ruolo riservati, per l'anno
accademico  1970-71,  per  la  apertura  del  concorso per discipline
impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
  Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970,
n.  967 e 23 ottobre 1970, n. 1148, con i quali sono stati ripartiti,
rispettivamente,  tra  le varie facolta' universitarie, 102 posti e 9
posti  di  professore  di  ruolo per il raddoppiamento di cattedre di
ruolo gia' esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1970-71, dalla
citata legge n. 62;
  Considerato  che  la destinazione nominativa dei posti riservati al
raddoppiamento  delle  cattedre puo' essere disposta dal Ministro per
la  pubblica  istruzione  anche  se non sia formulata la richiesta da
parte  delle  facolta'  e  scuole  interessate,  purche' ricorrano le
condizioni  di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24
febbraio 1967, n. 62;
  Ravvisata  l'opportunita'  di procedere alla ripartizione dei posti
di  professore  di  ruolo  riservati al raddoppiamento delle cattedre
sovraffollate;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per l'anno accademico 1970-71, sono cosi' ripartiti tra le facolta'
e  scuole di cui appresso, sette posti di professore universitario di
ruolo  per  il  raddoppiamento  delle  seguenti  cattedre,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:
                                                             Numero
                                                            dei posti
                        UNIVERSITA DI FIRENZE

Facolta di magistero:
  per il raddoppiamento della cattedra di pedagogia........     1

                         UNIVERSITA DI PADOVA

Facolta di medicina e chirurgia:
  per  il raddoppiamento della cattedra di anatomia e isto-
logia patologica...........................................     1

                        UNIVERSITA DI PALERMO

Facolta di medicina e chirurgia:
  per il raddoppiamento della cattedra di patologia specie-
le chirurgica e propedeutica clinica.......................     1

                        UNIVERSITA DI NAPOLI

Facolta di medicina e chirurgia:
  per il raddoppiamento della cattedra di patologia genera-
le.........................................................     1

                         UNIVERSITA DI PAVIA

Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
  per il raddoppiamento della cattedra di fisica generale..     1

                          UNIVERSITA DI ROMA

Facolta di magistero:
  per il raddoppiamento della cattedra di lingua e lettera-
tura italiana..............................................     1
Facolta di medicina e chirurgia:
  per  il  raddoppiamento  della cattedra di terapia medica
sistematica................................................     1