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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1450

Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2000)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 30-5-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego
pacifico dell'energia nucleare;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione
e per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
               Esercizio tecnico di impianti nucleari

  Per   esercizio   tecnico   di   impianti   nucleari   si   intende
l'espletamento  delle  attivita'  tecniche attinenti alla direzione e
alla conduzione dei seguenti tipi di impianti:
    1)  impianto  nucleare  di  potenza:  ogni  impianto industriale,
dotato  di  un  reattore  nucleare,  avente per scopo l'utilizzazione
dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
    2)  impianto  nucleare  di  ricerca:  ogni  impianto dotato di un
reattore  nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non
sono utilizzate a fini industriali;
    3)   impianto   nucleare   per  il  trattamento  di  combustibili
irradiati:  ogni  impianto  progettato o usato per trattare materiali
contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti
costituiti  essenzialmente  da  laboratori  per  studi e ricerche che
contengono meno di 1000 curie di prodotti di fissione e quelli a fini
industriali  che trattano materie che non presentano un'attivita' dei
prodotti di fissione superiore a 0,25 millicurie per grammo di uranio
235  e  una  concentrazione  di  plutonio inferiore a 10-6 grammi per
grammo  di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli
impianti di cui al n. 4);
    4)  impianto  per  la  preparazione  e per la fabbricazione delle
materie  fissili  speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto
destinato  a  preparare  o  a  fabbricare  materie fissili speciali e
combustibili  nucleari;  sono  inclusi  gli  impianti  di separazione
isotopica.  Sono  esclusi  gli  impianti costituiti essenzialmente da
laboratori per studi e ricerche che non contengono piu' di 350 grammi
di  uranio  235  o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantita'
totale equivalente.