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DECRETO-LEGGE 12 maggio 1971, n. 249

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 04 luglio 1971, n. 427 (in G.U. 06/07/1971, n.168).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/1972)
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Testo in vigore dal: 13-5-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata 
con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 
723, e successive aggiunte e modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di 
fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro 
lavorazione, e le successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 30 giugno  1960,  n.  590,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, recante 
diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti 
petroliferi; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con 
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante 
modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con 
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente 
provvedimenti straordinari per la ripresa economica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare il 
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro 
e per l'industria, il commercio e l'artigianato; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua  ragia  minerale  e
sulla benzina sono ridotte da lire 15.889 a lire 15.482 per quintale. 
  L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di 
confine sugli oli combustibili diversi da quelli speciali sono 
ridotte da lire 4.000 a lire 3.800 per quintale. 
  La lettera B, punti 1), 2) e 3), la lettera E, punto 1), la lettera
F, punto 1), la lettera G, punti 2), 3) e 4), e la lettera  H,  punti
1), 2), 3), 4), 5) e 8), della tabella B allegata al decreto-legge 23 
ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 
dicembre 1964, n. 1350, sono sostituite come segue: 
 
    


                                                           Aliquota
                                                         per quintale
                                                             lire

"B) Benzina:
  1) acquistata con speciali buoni da automobili-
sti  e da motociclisti, stranieri od italiani re-
sidenti  all'estero,  nei viaggi di diporto nello
Stato,  entro il limite di un quantitativo stabi-
lito  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le fi-
nanze, per l'industria, il commercio e l'artigia-
nato,  per il commercio con l'estero e per il tu-
rismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni ca-
so il fabbisogno di 90 giorni di permanenza......             7.437 -
  (I  buoni  per  l'acquisto  della  benzina sono
emessi  dall'Ente nazionale italiano per il turi-
smo e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza
sulla distribuzione e contabilita dei buoni stes-
si  e affidata ad un Comitato nominato dal Presi-
dente  del  Consiglio dei Ministri d'intesa con i
Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'in-
dustria,  il  commercio  e  l'artigianato, per il
commercio  con  l'estero  e  per  il turismo e lo
spettacolo).
  2) consumata per l'azionamento delle autovettu-
re  da  noleggio  da piazza, compresi i motoscafi
che  in  talune localita sostituiscono le vetture
da  piazza  e  quelli lacuali adibiti al servizio
pubblico  da banchina per il trasporto di persone
entro i seguenti quantitativi:
    a) litri  9  giornalieri per ogni autovettura
circolante nei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti;
    b) litri  6  giornalieri per ogni autovettura
circolante nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;
    c) litri  5  giornalieri per ogni autovettura
circolante  nei comuni con popolazione di 100.000
abitanti  o meno. L'agevolazione di cui ai prece-
denti numeri 1) e 2) e concessa anche sotto forma
di rimborso della differenza tra l'aliquota d'im-
posta di fabbricazione prevista per la benzina in
via generale e quella ridotta                                 4.843 -
  3) consumata  per l'azionamento delle autoambu-
lanze,  destinate  al  trasporto degli ammalati e
dei feriti,  di pertinenza dei vari enti di assi-
stenza  e  di pronto soccorso da determinarsi con
decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e
con  le  modalita  che  saranno  stabiliti con lo
stesso decreto...................................             4.843 -

E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:
  1) destinati  all'Amministrazione  della difesa
per  essere impiegati per l'azionamento degli ae-
rei militari a reazione..........................            1.548,20
  (L'agevolazione  e limitata al prodotto denomi-
nato  "jet-fuel JP4"  e per il quantitativo ecce-
dente  il contingente annuo di tonnellate 18.000,
sulle  quali  si  riscuote l'imposta nella misura
normale).

F) Oli da gas:
  1) da usare direttamente come combustibili.....             5.162 -

G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
  2) impiegati  per generare forza motrice in la-
vori  di perforazione per ricerche di idrocarburi
e di forze endogene nel sottosuolo nazionale.....                50 -
  3) impiegati   per  l'azionamento  di  macchine
idrovore  per  il  sollevamento  delle acque allo
scopo  di agevolare la coltivazione dei fondi ru-
stici sui terreni bonificati.....................                50 -
  4) impiegati  per generare direttamente o indi-
rettamente  energia  elettrica, purche la potenza
installata non sia inferiore a kW. 1.............                50 -

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
  1) da usare direttamente come combustibili nel-
le caldaie e nei forni:
    a) densi.....................................                50 -
    b) semifluidi................................               120 -
    c) fluidi....................................               170 -
    d) fluidissimi...............................               440 -
  2) impiegati  per generare forza motrice in la-
vori  di perforazione per ricerche di idrocarburi
e di forze endogene nel sottosuolo nazionale.....                50 -
  3) impiegati   per  l'azionamento  di  macchine
idrovore  per  il  sollevamento  delle acque allo
scopo  di agevolare la coltivazione dei fondi ru-
stici su terreni bonificati......................                50 -
  4) impiegati  per generare direttamente o indi-
rettamente  energia  elettrica, purche la potenza
installata non sia inferiore a kW. 1.............                50 -
  5) impiegati  per  produrre  direttamente forza
motrice  con  motori  fissi in stabilimenti indu-
striali, agricolo - industriali, laboratori, can-
tieri di costruzione.............................                50 -
  8) destinati  ai consumi interni delle raffine-
rie  e degli stabilimenti che trasformano gli oli
minerali  in  prodotti chimici di natura diversa,
limitatamente agli oli combustibili densi........               35 -"