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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1443

Modificazioni agli articoli 10 e 12 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 5-5-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
  Visto  il  regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato
con  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677  e  successivamente  modificato  dai decreti presidenziali del 9
novembre  1952,  n. 4468, del 10 maggio 1956, n. 550, del 27 dicembre
1956, n. 1571, del 22 giugno 1960, n. 814;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il terzo comma dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie
nazionali,  approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica
20  novembre  1948, n. 1677 e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
  "I   biglietti   invenduti,  completi  di  matrice,  devono  essere
consegnati   all'intendenza  di  finanza,  accompagnati  da  apposita
dichiarazione,  in duplice esemplare, di cui una viene restituita per
ricevuta.
  Nella   dichiarazione  deve  essere  indicato  il  quantitativo  di
biglietti invenduti che si restituiscono.
  Alle    operazioni    di   tranciatura   assistono   rappresentanti
dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale".