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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. 1439

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1970, n. 275, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedaletto "Dei bambini", di Bari.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-5-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
  Visto  il  proprio  decreto  5  marzo  1970,  n.  275, con il quale
l'ospedaletto  "Dei  bambini",  con sede in Bari, e' stato dichiarato
ente ospedaliero;
  Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 17 febbraio
1970,  n.  6652,  con  il  quale, sentito il consiglio provinciale di
sanita',  l'ospedaletto  "Dei  bambini" di Bari e' stato classificato
"Ospedale  specializzato  regionale  per  pediatria"  ai  sensi degli
articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
  Considerato  che  con  la  costituzione  delle  regioni  a  statuto
ordinario   e'  venuto  a  cessare  il  regime  transitorio  previsto
dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di attribuire alla regione Puglie
a  termini  del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968,
n.  132,  la  competenza  a  designare  i  sei  membri  di  spettanza
regionale;
  Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per l'interno;

                              Decreta:

  Il  secondo  comma  del  decreto 5 marzo 1970, n. 275, con il quale
l'ospedaletto  "Dei  bambini"  di  Bari,  e'  stato  dichiarato  ente
ospedaliero, e' sostituito dal seguente:
  "Il  consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e'
composto come segue:
    sei membri eletti dal consiglio regionale delle Puglie;
    un membro eletto dal consiglio comunale di Bari;
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati  e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con
regio decreto 7 marzo 1929, n. 406".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 novembre 1970

                               SARAGAT

                                                   MARIOTTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1971
  Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 158. - VALENTINI